Il decreto legislativo n. 90/2017 in vigore dallo scorso 4 luglio, che recepisce la IV direttiva Ue in tema di antiriciclaggio, ha ampliato in modo significativo il ruolo degli Ordini professionali. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti ai propri Ordini territoriali attraverso l’informativa n. 39 dell’8 settembre, chiarendo gli adempimenti e le sanzioni a carico degli stessi Ordini.
In particolare, il decreto ha introdotto la nozione di Organismo di autoregolamentazione che è di fatto l’ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina a cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione delle sanzioni previste per la loro violazione.
Ne consegue che sono Organismi di autoregolamentazione sia il Consiglio nazionale, sia gli Ordini territoriali.
Sotto il profilo sanzionatorio, a carico dei suddetti Organismi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro in caso di violazione dell’obbligo di fornire a carico della UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) le informazioni e i dati richiesti. Nell’informativa, si precisa che “nessun’altra sanzione è prevista a carico degli Ordini professionali, né dei singoli consiglieri degli Ordini. Del resto l’applicazione di sanzioni non può certo essere desunta in via interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione”.
Il Consiglio nazionale, che nell’informativa fornisce un elenco riepilogativo degli adempimenti previsti dal decreto a carico degli stessi Organismi di autoregolamentazione, a breve emanerà anche un documento recante le linee guida per agevolare gli Ordini territoriali nel concreto adempimento dei compiti descritti.

Gli Ordini professionali:
– devono fornire entro il 30 marzo di ogni anno al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo (art. 5, co. 7);
– promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi (art. 11, co. 1);
– sono responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento di regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza. Sono inoltre sentiti dall’UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia e sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 11, co. 2);
– applicano, attraverso i Consigli di disciplina, sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli Ordini territoriali (art. 11, co. 3);
– possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro all’UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. Inoltre informano prontamente l’UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività (art. 11, co. 4);
– collaborano con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l’autorità giudiziaria e gli organi delle indagini, per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, co. 1);
– ai fini dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo svolta dal CSF con cadenza triennale, devono fornire dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l’importanza dei settori rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l’importanza economica di ciascun settore (art. 14, co. 2);
– dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell’esercizio della loro attività (art. 15, co. 1). A tal fine, la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 15, co. 4);
– individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per l’introduzione di una funzione antiriciclaggio compresa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica dei controlli e delle procedure (art. 16, co. 2);
– valutano l’adeguatezza – rispetto al rischio rilevato – delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dai professionisti, che devono essere proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 17, co. 3);
– individuano fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio (art. 23, co. 3);
– vengono informati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime del D.Lgs. 231/2007, ai fini dell’adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Per il compimento di tali violazioni gli organismi di autoregolamentazione (in tal caso i consigli di disciplina competenti per territorio) applicano le sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti, fermo restando che l’eventuale interdizione dallo svolgimento della funzione, dell’attività o dell’incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni (art. 66, co. 1).

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