“Apprezzamento” per l’approvazione dell’emendamento al d.l. Ristori che modifica la legge n. 3/2012, integrandola con alcune “importanti previsioni che connoteranno le procedure di sovraindebitamento declinate nel Codice della crisi”. Lo esprime il Consiglio nazionale dei commercialisti che sottolinea di “aver svolto in questi mesi una intensa attività a supporto di questa norma grazie alla quale ora anche i piccoli possono esdebitarsi da subito con regole più semplici”.

Siamo soddisfatti delle integrazioni apportate al testo della legge n. 3/2012 che abbiamo appoggiato con una faticosa attività di monitoraggio e sostegno nell’interesse della collettività e dei più deboli”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Massimo Miani.“ Le proposte di modifica alla legge” aggiunge, “finalizzate di fatto ad anticipare le disposizioni del Codice della Crisi, se applicate senza attendere il1° settembre 2021– data di entrata in vigore del richiamato Codice – possono fornire ai soggetti in stato di sovraindebitamento un valido strumento per uscire dallo stato di crisi e sono tanto più condivisibili nell’attuale stato di emergenza, ove le crisi delle imprese minori e delle famiglie e, conseguentemente, le richieste di accesso ai procedimenti previsti nella legge per porvi rimedio cresceranno in modo esponenziale”.

“Come Consiglio nazionale”, spiega la consigliera nazionale delegata alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR, Valeria Giancola, “abbiamo più volte rimarcato come, a distanza di diversi anni dall’entrata in vigore della legge n. 3/2012 e del successivo d.m. n. 202/2014, i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento abbiano faticato a decollare, anche a causa di numerose incongruenze della disciplina vigente. L’attuale momento caratterizzato dalla grave crisi provocata dalla Pandemia di Covid – 19 ha accentuato le criticità della legge, specie i suoi farraginosi procedimenti già poco adatti a risolvere tempestivamente le crisi di consumatori e imprenditori non fallibili. Le misure emergenziali varate con la legislazione d’urgenza, poi, hanno pressoché trascurato il sovraindebitamento fornendo soluzioni temporanee unicamente in ordine alle procedure maggiori. In occasione della pubblicazione del decreto liquidità, il Consiglio nazionale dei commercialisti si era già fatto carico di tali istanze di semplificazione e rinnovamento della legge, proponendo l’introduzione di una procedura semplificata atta a garantire al sovraindebitato di rinegoziare, sotto l’egida del Giudice, le originarie pattuizioni”. “L’emendamento appena approvato”, è la considerazione di Giancola, “è una importante risposta alle nostre richieste di questi mesi”.

La Consigliera nazionale afferma però che “resta aperto un tema sul quale è necessario ancora intervenire: quello dei compensi degli Organismo di composizione della crisi (OCC)”. “Non condividiamo”, afferma, “la previsione che dimezza, irragionevolmente, consideratane l’esiguità, il compenso dell’OCC nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente: abbiamo tentato di modificare il testo dell’emendamento in considerazione dell’importanza e della complessità delle funzioni attribuite all’OCC sin dall’istanza che il debitore presenta presso la sua sede, funzioni che, stando al tenore letterale del Codice della crisi, non mutano per il sol fatto che il debitore sia incapiente”. Ai commercialisti “non appare soddisfacente infine l’intera disciplina dei compensi prevista nel Codice della Crisi, dal momento che la percezione del compenso viene condizionata alla integrale e corretta esecuzione del piano da parte dell’OCC e ancorata a una valutazione del giudice in ordine alla diligenza prestata dallo stesso OCC che, in tal modo, resterà vincolato a vigilare sull’esecuzione del piano per tutta la durata programmata, e dunque, in non rari casi, per molti anni”.

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