Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime una “moderata soddisfazione” sulla conversione in legge del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. “Le criticità del testo del decreto che avevamo messo in luce nelle scorse settimane, anche in documenti inviati all’esecutivo – afferma il presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi – sono state in parte corrette”.

Il riferimento è innanzitutto alla nuova formulazione dell’art. 3 (Proposte concorrenti) del decreto legge dove, spiega Longobardi “con un evidente “ravvedimento” rispetto alla prima versione, si riconosce comunque preferenza al piano proposto dal debitore titolare dell’impresa rispetto a quello “concorrente” presentato dalla percentuale qualificata dei creditori. Di talchè le proposte concorrenti non sono ammissibili se nella relazione redatta dal professionista indipendente si attesta che la proposta di concordato presentata dal debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dei chirografi o, in caso di concordato con continuità, il 30%”.

Proprio con riferimento al ruolo e alle funzioni del professionista attestatore il Consiglio Nazionale esprime le sue maggiori soddisfazioni. “Le nuove misure – prosegue il presidente della categoria – nonostante qualche precedente voce di corridoio contraria, hanno riconfermato il ruolo e l’importanza della funzione svolta dall’attestatore nominato ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett.d), l.f.. Si pensi, ad esempio, all’attestazione di cui al nuovo art. 182 – septies l.f. (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria) relativa alla convenzione di moratoria dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari. In tal caso spetta ad un professionista designato ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d) attestare l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria (attestazione richiesta anche in caso di opposizione)”.

Positiva, per i professionisti, anche “la riscrittura dell’art. 182 quinquies l.f., dove accanto alla particolare ipotesi dei c.d. finanziamenti limitati – nel tempo – e improcrastinabili in quanto funzionali a urgenti necessità per l’esercizio dell’attività dell’azienda, continuano ad essere vigenti le ipotesi delle tradizionali attestazioni del professionista indipendente per l’autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti interinali”.

Soddisfazione, infine, viene espressa per la riformulazione dell’art. 5 del decreto legge n. 83/2015. “Tale norma – spiega Longobardi – incideva in modo significativo sulla nomina del curatore fallimentare”.

“Quanto alle incompatibilità – conclude Longobardi – nulla quaestio sulla limitazione prevista nel terzo comma della disposizione in esame con riferimento a quanti avessero concorso al dissesto dell’impresa. Al contrario, assoluta condivisione della soppressione del criterio, inserito nel decreto legge, secondo cui il curatore doveva essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che apparissero adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’art. 104 – ter l.f.”.

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