“Per la risoluzione della vicenda relativa al risarcimento dei risparmiatori sottoscrittori di obbligazioni subordinate di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti il governo potrebbe affidarsi agli Organismi di composizione della crisi”. E’ la proposta avanzata dal presidente del commercialisti, Gerardo Longobardi, durante l’assemblea degli ordini territoriali della categoria svoltasi a Roma. Una soluzione che, secondo Longobardi, avrebbe “il merito di garantire più di altre la professionalità e l’indipendenza che questa situazione richiede”.

“Non faccio valutazioni meramente tecniche o politiche attinenti al merito delle scelte dell’Esecutivo – ha affermato Longobardi – ma sono interessato alle previsioni sulle modalità e le possibilità del “nuovo” istituto di risoluzione alternativa delle controversie cui, a quanto è dato leggere, il Governo starebbe pensando per la gestione della delicatissima vicenda relativa al rimborso di migliaia di risparmiatori”. “In particolare – spiega il presidente dei commercialisti – l’emendamento proposto al ddl stabilità per il 2016 prevede che il MEF, di concerto con il Ministero della Giustizia, definisca con uno o più decreti, le procedure da esperire per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito. L’emendamento stabilisce che il riconoscimento della prestazione avvenga previo svolgimento di procedure che possono essere in tutto o in parte di natura arbitrale. Gli arbitri dovrebbero essere scelti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità. In alternativa possono essere disciplinati criteri e modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale e le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti”.

“L’ampia facoltà di scelta riconosciuta ai Ministeri competenti – afferma Longobardi – parrebbe essere indice della volontà di introdurre un nuovo sistema di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale tra intermediari e clienti del settore finanziario che si potrebbe porre, rispetto a quelli già esistenti, in posizione di assoluta specialità. Occorrerebbe, pertanto, differenziare nettamente l’istituto da tutti gli altri che gli sono affini quanto a competenza per materia, emancipandosi dalla possibilità di avvalersi di Organismi o Camere arbitrali già istituite e preferendo soluzioni che, favorendo la composizione negoziale delle controversie, enfatizzino al contempo la necessità di prestazioni professionali e indipendenti da qualsiasi ente o autorità precostituita e per legge destinata alla vigilanza sui soggetti destinatari delle nuove disposizioni”.
La soluzione che i Commercialisti propongono è dunque di recuperare anche in questa vicenda l’istituto della composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 definendo come tale l’intero procedimento e spostando il baricentro della gestione sugli Organismi di composizione iscritti – o di prossima iscrizione – presso il Ministero della Giustizia, ai quali, peraltro, anche la Commissione ministeriale Rordorf istituita per la riforma delle procedure di crisi e di insolvenza ha recentemente riconosciuto nuove e importanti competenze.

“Peraltro – ha proseguito il presidente dei commercialisti – come si evince chiaramente dall’emendamento al ddl stabilità, l’accesso alle prestazioni è riservato ad investitori non professionali, quali persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti che rappresentano le stesse categorie legittimate ad adire l’organismo di composizione per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Esisterebbe, dunque, coincidenza anche sotto un profilo soggettivo del “cittadino – consumatore” da tutelare”. “Infine – ha concluso Longobardi – non può essere sottovalutata la circostanza per cui gli Organismi sono composti da professionisti iscritti in Albi che vantano adeguata professionalità e formazione specifica nel settore di riferimento e che svolgono le funzioni loro riconosciute dalla legge con adeguata indipendenza rispetto alle parti”.

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