La pesante crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in corso sta creando situazioni di grande difficoltà per decine di migliaia di piccole aziendelavoratori autonomi e famiglie, trasformandole in potenziali vittime dell’usura. Lo strumento più efficace in campo per aiutare questi soggetti sono, secondo i commercialisti italiani, le procedure da sovraindebitamento, che andrebbero però semplificate per provare a dimezzarne i tempi nonché per trovare soluzioni adatte per modificare rapidamente i piani già omologati e in esecuzione. La posizione della categoria è stata espressa nel corso del webinar “La gestione delle crisi da sovraindebitamento nella fase di emergenza sanitaria”, svoltosi oggi a Roma e seguito in diretta web da migliaia di professionisti da tutta Italia.

Le proposte dei commercialisti

“Nell’attuale situazione di emergenza sociale post Covid-19 – ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani – la crisi da sovraindebitamento tornerà ad avere un ruolo fondamentale. I dati diffusi dall’Istat destano forte preoccupazione. Tra marzo e aprile hanno perso il lavoro quasi 400mila persone. Secondo la task force a cui aderiscono MEF, MISE, Banca d’Italia, Abi, Medio credito centrale e SACE le richieste pervenute al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per la sospensione di prestiti e rate solo a fine maggio sono 69.000 (con importo medio di 89.000 euro). I consumatori, i professionisti, piccoli imprenditori sono in enorme difficoltà. Lo sono sia quelli ammessi in precedenza alla disciplina del sovraindebitamento, che a causa della pandemia si vedono costretti a rinegoziare i termini di adempimento dei piani già omologati o a dover tornare davanti al giudice per modificare i precedenti accordi siglati con i creditori, sia quelli che, pur essendo prima del Covid in bonis, a causa della pandemia si trovano e si troveranno improvvisamente “sovraindebitati” per aver perso il lavoro o per aver visto ridurre in modo vertiginoso il fatturato, o per aver dovuto chiudere o sospendere le attività”.  “Quando il disagio sociale ed economico è massimo – ha proseguito Miani – proliferano le mafie e le organizzazioni criminose che oggi compaiono davanti ai piccoli imprenditori e concedono denaro ad usura. Il link sovraindebitamento-usura è immediato. Per questo proponiamo di semplificare al più presto le procedure per la ristrutturazione dei debiti per esdebitare famigliepiccoli imprenditori, lavoratori autonomi”.

“In questi mesi – ha affermato la consigliera nazionale dei commercialisti delegata ai metodi ADR, Valeria Giancola – le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese”. Giancola ha ricordato come il Consiglio nazionale dei commercialisti abbia proposto degli emendamenti al Dl Liquidità “la cui ratio era quella di semplificare le procedure attualmente vigenti considerato che, nell’attuale momento di urgenza, occorre intervenire tempestivamente. Per un verso, abbiamo proposto una procedura semplificata per garantire al sovraindebitato di rinegoziare esclusivamente gli originari termini di adempimento e accordando al giudice e all’Organismo di composizione della crisi la gestione della procedura d’urgenza. In tale ambito, il giudice procede ad autorizzare la proroga delle scadenze, sentito l’Organismo di composizione della crisi e valutati i giustificati motivi della domanda, senza riattivare i procedimenti di consultazione per ottenere il consenso dei creditori. Per altro verso – ha spiegato ancora Giancola – abbiamo proposto una modifica dell’attuale disciplina per consentire ai sovraindebitati fortemente incisi dalla pandemia di poter apportare modifiche sostanziali, ben più rilevanti rispetto al mero slittamento delle scadenze iniziali, ai piani e agli accordi già omologati e in esecuzione in tempi rapidi. Anche in questo caso, previa domanda del sovraindebitato assistito dall’Organismo di conciliazione della crisi, il giudice fissa immediatamente l’udienza per la discussione del piano, vale a dire in termini ridotti rispetto all’attuale disciplina. Si tratta di soluzioni che potrebbero potenzialmente produrre un dimezzamento o, in casi patologici che purtroppo si registrano in ambito locale, più consistenti riduzioni delle tempistiche previste nella legge per l’omologazione che, sebbene non accolte in sede di conversione del Dl Liquidità, ci auguriamo possano ancora trovare spazio in altri provvedimenti”.

Il sovraindebitamento in Italia e all’estero. La legge 27 gennaio 2012, n. 3

Coniata a ridosso della crisi degli anni 2008- 2009, in ritardo rispetto ad altri paesi d’Europa, la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 si occupa della ristrutturazione dei debiti dei soggetti che non sono fallibili, ponendosi come valida alternativa ai processi esecutivi.

Già da tempo gli ordinamenti americano, inglese e tedesco regolamentano il sovraindebitamento; l’ordinamento francese può contare su una legge ad hoc dal 1989. Dando uno sguardo oltre i nostri confini, era evidente come l’Italia fosse svantaggiata rispetto agli altri Paesi, dal momento che nel nostro ordinamento non veniva consentita la esdebitazione e non trovava regolamentazione la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e degli altri soggetti non fallibili.

La legge n. 3/2012 ha finalmente colmato questo vuoto, affiancando al fallimento e alle procedure concorsuali c.d. maggiori (destinate agli imprenditori commerciali non piccoli) la disciplina volta a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento fino ad allora regolamentate unicamente dal lento e costoso processo esecutivo.

Tra i destinatari della disciplina di cui alla legge n. 3/2012, infatti, accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, compaiono gli imprenditori commerciali “sotto soglia” (i piccoli) e, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, i professionisti, le società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit, le start up innovative.

Va evidenziato che la legge n. 3/2012 riconosce al debitore l’esdebitazione, vale a dire il beneficio della liberazione dei debiti residui contratti verso i creditori che non siano stati soddisfatti con l’esecuzione della procedura.

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