Una lettera ai referenti regionali per aggiornarli sugli esiti delle interlocuzioni del CNDCEC con l’Agenzia delle Entrate sulle difficoltà che i professionisti hanno incontrato, nei mesi di settembre e ottobre 2017, nella registrazione telematica dei contratti di locazione e degli adempimenti successivi. L’hanno scritta, lo scorso 8 marzo, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri del Consiglio nazionale dei commercialisti delegati alla Fiscalità.

“In seguito al rilascio della nuova versione del modello e del software RLI da parte dell’Agenzia delle Entrate – scrivono Gelosa e Postal –, è stato riscontrato un incremento degli scarti delle richieste telematiche per cause non sempre imputabili al contribuente o al professionistaincaricato dell’adempimento, ma ascrivibili ad alcune anomalie del software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”.

I principali motivi di scarto delle richieste telematiche sono stati riscontrati nei seguenti casi:
– una delle parti era un soggetto diverso dalle persone fisiche (problemi di compilazione del quadro relativo alla cedolare secca);
– mancata coerenza tra le parti del contratto indicate nel modello e le parti risultanti in banca dati, nei casi di effettuazione di un adempimento successivo alla registrazione;
– mancata coerenza tra gli immobili indicati nel modello e quelli risultanti in banca dati, nei casi di effettuazione di un adempimento successivo;
– proroga tardiva con opzione per il regime della cedolare secca.

“Per sanare tali anomalie e limitare le difficoltà di effettuazione dei suddetti adempimenti per via telematica – continuano i due consiglieri nazionali dei commercialisti – il 5 e il 15 ottobre dello scorso anno sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate due nuove versioni del software di compilazione. A fronte delle citate difficoltà, nell’ambito del Tavolo tecnico, abbiamo richiesto la diramazione a tutti gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate di istruzioni operative finalizzate alla disapplicazione delle sanzioni in caso di tardività di registrazione dei contratti di locazione o di presentazione degli altri adempimenti successivi laddove la stessa sia stata effettivamente causata dalle suddette anomalie del software e sempre che – ovviamente – il contribuente (o il professionista incaricato) abbia posto in essere tutte le azioni necessarie per evitare di effettuare tardivamente l’adempimento”.

In base a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, infatti, “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

“Nel corso dell’ultima riunione del Tavolo tecnico – concludono Gelosa e Postal –, abbiamo finalmente avuto conferma dai vertici dell’Agenzia delle Entrate che nei giorni scorsi, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, è stata diramata a tutti gli Uffici periferici una nota interna di servizio per sollecitarli a valutare, nei casi sopra descritti, la non applicazione delle sanzioni e degli interessi, alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente”.

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