No a modifiche alle modalità di formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e no all’istituzione di un albo dei curatori, dei commissari e dei liquidatori. In vista dell’inizio della discussione del provvedimento in Senato, i commercialisti esprimono tutte le loro perplessità su alcuni aspetti del ddl di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali.

“Auspichiamo vivamente la soppressione – afferma il presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi – dell’emendamento 5.3 (testo 2) con il quale si modificano le modalità di formazione dell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. L’attuale sistema di nomina appare assolutamente ragionevole, trasparente e semplificato rispetto a quello declinato nella nuova versione dell’emendamento, dove si inseriscono ulteriori adempimenti a carico dei professionisti iscritti ad albi ed elenchi, vale a dire a carico di soggetti appartenenti alle professioni regolamentate dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai. La modifica andrebbe, di fatto, a provocare l’emersione di un doppio binario all’interno dell’albo professionale di riferimento assolutamente difforme dall’attuale elenco dei professionisti formato dal presidente del tribunale in base agli elenchi comunicati dai Consigli degli Ordini. Sembra trattarsi, infatti, di un albo nell’albo (rectius di un elenco all’interno dell’albo), tenuto e vigilato da una Commissione formata dai rappresentati degli ordini professionali interessati e, per la maggioranza dei componenti, da magistrati che potrebbero aver svolto incarichi come giudice dell’esecuzione negli anni anteriori a quello immediatamente precedente all’istituzione dell’elenco, minando le esigenze di imparzialità e trasparenza del procedimento di nomina. Il riconoscimento delle competenze attribuite alla Commissione (che spaziano dall’organizzazione dei corsi di formazione o aggiornamento, alla verifica delle competenze acquisite e mantenute dagli iscritti, dall’accertamento dell’inadempimento dei nuovi obblighi formativi, alla valutazione delle prove scritte finali, dall’iscrizione nell’elenco alla conferma dell’iscrizione, dalla valutazione della diligenza, dell’efficienza ed efficacia con cui sono state svolte le funzioni di delegato) andrebbe ad eludere quelle svolte dagli ordini professionali che ex lege sono gli unici autorizzati ad esercitare poteri di controllo, di verifica delle competenze ed eventualmente di irrogazione delle sanzioni rispetto all’iscritto che si renda inadempiente. Conseguentemente, il sistema che si verrebbe a creare andrebbe a legittimare un sistema di professionalità specifica (c.d. doppio binario delle professionalità) che esula dalle esigenze di urgenza e necessità che caratterizzano il d.l. n. 59/2016 e che finirebbe con penalizzare il professionista interessato a svolgere funzioni di delegato alle operazioni di vendita”.

Il Consiglio Nazionale esprime forti perplessità anche in relazione all’emendamento 6.1 con cui si propone l’inserimento nella legge fallimentare di un nuovo art. 28 – bis recante la normativa per l’istituzione, la tenuta e la vigilanza di un albo dei curatori, dei commissari e dei liquidatori. “Secondo la normativa vigente – spiega Longobardi – possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: gli iscritti nell’albo degli avvocati e nell’albo dei commercialisti; le società tra professionisti, le associazioni professionali sempre che i soci o gli associati siano iscritti ad uno degli albi summenzionati; ed, infine, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Sfuggono le motivazioni che inducono i proponenti a suggerire l’istituzione di un albo nell’albo per la regolamentazione di funzioni che i professionisti, in particolar modo quelli iscritti all’Albo dei commercialisti, svolgono da anni con impegno e dedizione. Anche in questo caso – conclude Longobardi – l’emendamento rischia di generare possibili confitti di interesse, assenza di indipendenza e terzietà, gestione di corsi di formazione e imposizione di ulteriori obblighi formativi per chi già è un professionista iscritto in un albo tenuto da un ente pubblico, quale è l’Ordine professionale”.

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