“Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato oggi dal Consiglio dei ministri, con cui si chiarisce e migliora il testo del decreto legislativo del 2019, rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche apportate al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”. Lo ha affermato il presidente de commercialisti, Elbano de Nuccio. Il numero uno della categoria, che è anche componente dell’Osservatorio permanente sulla crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, sottolinea come “alcune delle novità contenute nel decreto correttivo sono state fortemente volute dai Commercialisti, che hanno lavorato in accordo con il Consiglio nazionale forense, confrontandosi costantemente con il Ministro Carlo Nordio e con il Viceministro Francesco Paolo Sisto, che ringrazio per l’attenzione dimostrata nei confronti delle proposte migliorative da noi avanzate”. Le modifiche apportante al testo – aggiunge – consentiranno di superare ampiamente importanti criticità alla base della prima stagione del Codice della crisi”.

Decisamente apprezzabili” – secondo de Nuccio – le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. In particolare, per quanto di più stretto interesse dei Commercialisti, il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, dell’art. 25-octies prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 approvata dalla Camera la settimana scorsa, ed è altresì di buon auspicio per quella che sarà la revisione dei reati fallimentari, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del “dolo eventuale” con la prova necessaria della intenzionalità”.

Tra le modifiche approvate anche quelle all’art. 356 del Codice. “L’albo dei Gestori diventa elenco – ha sottolineato de Nuccio – con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che, per definizione normativa, sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici da quanti non lo sono: per loro viene finalmente meno l’obbligo del tirocinio attualmente previsto nel testo vigente”. Ridotti significativamente anche gli obblighi di aggiornamento. Molto apprezzato dalla categoria anche l’inserimento esplicito che gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.

Altra novità fortemente sostenuta dai commercialisti è quella che interessa la composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari. “Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici – ha commentato -, si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario. Abbiamo finalmente uno strumento, fortemente sostenuto da me e dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, per il sostegno alle imprese e al sistema Paese.

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