Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha siglato con il MEF il Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti all’Albo ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.
Lo ha comunicato lo stesso CNDCEC agli Ordini territoriali attraverso l’informativa n. 15/2018 in cui si sottolinea che nel Protocollo vengono definite le modalità operative attraverso cui lo stesso Consiglio nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza e le modalità attraverso cui gli Ordini, attraverso il CNDCEC, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti.

Poiché il Protocollo d’intesa è stato redatto nel 2017 quando era in vigore il vecchio Regolamento della formazione professionale continua, ed essendo entrato in vigore nel 2018 il nuovo Regolamento, le disposizioni del Protocollo dovranno essere lette alla luce del Regolamento FPC in vigore.
Ne consegue che, come già indicato nell’informativa n. 14/2018, la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi – come contemplano gli articoli 6 e 8 del nuovo Regolamento – non può essere fatta valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali.
Per lo stesso motivo, lo svolgimento delle attività formative particolari (art. 16 del nuovo Regolamento) non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali.

Nel Protocollo d’intesa (art. 2) si indica che gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo per i revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati 1 e 2 del Protocollo che contengono le corrispondenze tra i codici dell’elenco materie CNDCEC e quelli indicati nel programma annuale di formazione 2018 adottato dal MEF.

Il Protocollo, inoltre, consente di utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell’assolvimento della formazione dei commercialisti (art. 2, comma 8). I dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti agli Ordini territoriali mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a disposizione dei presidenti degli stessi Ordini dal prossimo 10 marzo, nell’area riservata del sito internet del Consiglio nazionale.
Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto all’Albo il numero complessivo dei crediti formativi ottenuti nel 2017. Gli Ordini, inoltre, dovranno tener conto dei crediti acquisiti tramite le attività di e-learning senza alcun limite.

Nei prossimi mesi, gli Ordini territoriali riceveranno tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per il 2017. Inoltre, il rinvio al 31 dicembre 2018 della scadenza per l’obbligo formativo 2017 dei revisori legali (circolare RGS n. 28/2017consente agli Ordini e al Consiglio nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018 (previsto dall’art. 3 del Protocollo) per la trasmissione dei suddetti dati.

Ne consegue che, come indicato nella sezione “Revisione legale” del sito del MEF, i crediti maturati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori saranno registrati dal Ministero solo nei prossimi mesi in seguito alla comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale. Gli iscritti all’Albo, pertanto, non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti.

Please follow and like us:
Pin Share
Leggi anche

STAI CERCANDO

Send this to a friend