Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti, approvato dal CNDCEC e pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2018, disciplina l’equipollenza tra la formazione dei commercialisti e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento.

Nella nota informativa n. 31/2018, il Consiglio nazionale dei commercialisti sottolinea che in virtù di tale equipollenza, per assolvere all’obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi – fissato in 40 ore complessive – è possibile partecipare a corsi di formazione della durata non inferiore a 12 ore, che abbiano per oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento.
Tali corsi possono essere organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC, dalle Scuole di Alta Formazione e non richiedono la preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Nella nota il CNDCEC invita gli Ordini territoriali a rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo da cui risulti che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento, che si tratta di un corso di formazione “equipollente”, il numero di ore di effettiva partecipazione e quello dei crediti formativi conseguiti.

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