“Una richiesta che desta perplessità e che risulta penalizzante per i nostri iscritti”. E’ quanto scrive il presidente  del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in una lettera inviata a quello del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Antonio Leone, ai presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali e a quelli dei 131 Ordini territoriali della categoria professionale. Il riferimento di Miani è al requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria per i commercialisti che vorranno far parte dell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria.

“In questi giorni – scrive Miani – stanno giungendo al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili numerose segnalazioni da parte degli Ordini territoriali relative all’imminente istituzione dell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici d’Ufficio e Commissari ad Acta) che sarà tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo le modalità e in attuazione della delibera n. 2316 dell’11 dicembre 2018 del Consiglio da Lei presieduto. A tal fine, molti Ordini territoriali hanno ricevuto da parte delle Commissioni tributarie aventi sede presso le loro circoscrizioni il facsimile della domanda di iscrizione nell’elenco speciale, in cui figura, tra gli altri requisiti necessari per l’iscrizione, anche quello “di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria”.

Nella lettera Miani esprime “le perplessità in merito alla previsione di tale requisito che non sembra trovare giustificazione sotto il profilo normativo e rischia di essere troppo penalizzante per i professionisti che svolgono, tra le altre funzioni, anche quella di difensore dinanzi alle Commissioni tributarie. Gli articoli da 12 a 23 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 non prevedono infatti un analogo requisito per l’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale, limitandosi l’articolo 15 delle disp. att. c.p.c. a disporre che “Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”. “Ne consegue – sottolinea Miani – che l’esercizio da parte di un avvocato dell’attività di difesa dinanzi al Tribunale non impedisce a quest’ultimo di iscriversi nell’albo dei consulenti tecnici presso il medesimo Tribunale”.

Secondo Miani, dunque, “l’attività di difesa dinanzi all’organo di giustizia in cui si intende esercitare anche la funzione di consulente tecnico d’ufficio non può costituire una causa di incompatibilità per l’iscrizione nell’albo a tal fine istituito. D’altra parte – aggiunge – escludere i difensori tributari dall’elenco speciale in via di implementazione priverebbe l’organo giudicante della maggior parte dei professionisti dotati di quella “speciale competenza tecnica nella materia tributaria che – quella sì – costituisce un requisito necessario per svolgere il ruolo di Ausiliario della Giustizia tributaria”.

Per il presidente dei commercialisti “la prevista causa di incompatibilità risulta, inoltre, ancor più penalizzante (e ingiustificata) se riferita alla funzione di Commissario ad acta, il cui esercizio viene anch’esso fatto dipendere dall’iscrizione nell’elenco speciale di prossima formazione”.

Miani “suggerisce” inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “di valutare la possibilità di eliminare l’ulteriore previsione secondo cui è necessario che il professionista sia “iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria Tribunale / Corte di Appello” competente per territorio”. “È vero – argomenta Miani – che le norme che regolano il processo tributario non contengono alcuna indicazione in ordine alla istituzione di albi di consulenti tecnici d’ufficio o commissari ad acta specificamente predisposti per il funzionamento della Giustizia tributaria, ma richiedere una specifica iscrizione nell’istituendo elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria equivale, di fatto, a implementare un nuovo elenco distinto da quello tenuto presso il Tribunale. Se è vero che siamo al cospetto della richiesta di iscrizione in un nuovo elenco, diverso da quello tenuto dal Tribunale, si pone pertanto il dubbio se la preventiva iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale sia necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria. Se invece siamo al cospetto dell’istituzione, all’interno dell’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale, di un’ulteriore categoria rispetto a quelle obbligatoriamente previste dall’articolo 13, terzo comma, delle disp. att. c.p.c. – ai sensi del quale “Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa)” –, sarebbe stato forse più opportuno non richiedere al professionista l’iscrizione in un nuovo elenco speciale, ma più semplicemente una comunicazione della sua volontà di essere incluso nell’istituenda nuova categoria “tributaria” dell’albo dei consulenti tecnici già tenuto presso ogni tribunale”.

Su entrambe le questioni sollevate nella missiva, Miani “invita il Consiglio di Presidenza ad assumere le iniziative più opportune per conciliare le esigenze di coerenza e semplificazione delle previsioni in materia”.

 

 

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