Ampliamento della platea dei soggetti interessati e maggiore convenienza per le nuove attività sono i principali effetti delle modifiche al regime forfettario introdotte dall’ultima Legge di stabilità (L. 208/2015), a decorrere dal 2016.
Un restyling realizzato, dopo un solo anno dall’introduzione del regime, con l’intenzione di accrescerne l’appeal e semplificarne i requisiti di accesso.

Innanzitutto sono state incrementate di 10mila euro (15mila per le attività professionali) le soglie di ricavi o compensi (diversificate a seconda dell’attività esercitata) da non superare nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, il che comporta un sensibile ampliamento del numero dei soggetti da considerarsi naturalmente forfettari.
Per fare un esempio, in base agli ultimi dati statistici messi a disposizione dal MEF (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014), i professionisti che hanno dichiarato un volume d’affari tra 15mila e 30mila euro (rispettivamente, vecchia e nuova soglia) sono stati pari al 18,29% del totale (173.805 contribuenti su un totale di 950.585). Si tratta dei professionisti che, in presenza di tutti gli altri requisiti, sarebbero ora potenzialmente ammessi al regime forfettario, a parità ovviamente di compensi dichiarati nel 2015.

In virtù dell’incremento delle soglie di accesso, chi ha adottato il regime forfettario nel 2015 e ha superato in tale anno il “vecchio” limite di ricavi o compensi, ma non anche il “nuovo”, dovrebbe pertanto poter continuare ad adottare il forfait anche nel 2016.
Con un secondo intervento è stata abrogata la verifica, nell’anno precedente a quello di adozione del regime, della prevalenza dei redditi conseguiti nell’attività d’impresa o professionale rispetto a quelli eventualmente di lavoro dipendente (comprese dunque le pensioni) od assimilato (verifica peraltro non richiesta nei casi in cui il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi di lavoro dipendente/assimilato e quelli derivanti dall’attività con partita IVA non avesse superato 20mila euro).

Dal 2016 è necessario invece verificare, più semplicemente, che nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente ed assimilati non siano stati superiori a 30mila euro, mentre è stato confermato che tale verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto l’accesso al regime non è più impedito dal fatto che il reddito d’impresa o professionale sia stato inferiore a quello di lavoro dipendente od assimilato.
Sono invece rimasti invariati gli altri requisiti per l’accesso al regime, da verificare anch’essi rispetto al periodo precedente. È necessario quindi che il valore dei beni strumentali (immobili esclusi), al lordo degli ammortamenti, non sia superiore a 20mila euro (rileva lo stock a fine anno) e che le spese per lavoro dipendente od assimilato non siano superiori a 5mila euro.

Nessuna modifica anche con riferimento alle cause di esclusione da verificare nell’anno di adozione del regime. Sono tali: l’utilizzo di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; l’essere soggetti non residenti (ad eccezione di quelli residenti in Paesi UE o SEE con scambio di informazioni e che producono in Italia il 75% del loro reddito complessivo) od ancora soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi nonché l’essere contemporaneamente socio di una società di persone, di associazioni professionali ovvero di società a responsabilità limitata (anche di tipo cooperativo) trasparenti.

Per i soggetti che avviano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo, l’intervento del legislatore ha migliorato l’appeal del regime. Mentre nel 2015 era prevista la riduzione di 1/3 del reddito prodotto nei primi tre anni dall’inizio dell’attività (il che equivaleva ad applicare un’imposta sostitutiva del 10% al reddito forfettariamente determinato), a partire dal 1° gennaio 2016 è invece prevista la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni di attività. È stata quindi riprodotta la stessa disciplina del regime di vantaggio (non più utilizzabile per le attività avviate dal 2016), senza, però, prevedere il prolungamento dell’applicazione dell’aliquota agevolata fino al compimento del 35° anno di età.

Per espressa previsione normativa, i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del regime forfettario applicano l’imposta sostitutiva del 5% fino al 2019, ossia per i quattro anni residui al compimento del quinquennio dall’apertura della partita IVA.
Nel corso del Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che anche i soggetti che, nel 2015, hanno scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio ovvero hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare questa opzione e accedere al regime forfettario, applicando l’imposta sostitutiva del 5% per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Nonostante il vincolo almeno triennale dell’opzione previsto dall’art. 3 del DPR 442/97, l’Agenzia, in virtù delle significative modifiche al regime forfettario, ha dunque ritenuto applicabile, nella specie, la deroga contenuta nell’art. 1 del citato decreto, secondo cui «è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative».

Analoga possibilità dovrebbe pertanto valere anche per chi ha iniziato l’attività negli anni precedenti al 2015, sempre limitatamente agli anni residui rispetto al primo quinquennio.
Non essendo il regime forfettario un regime a durata limitata, né un regime riservato a coloro che iniziano una nuova attività, negli anni successivi al quinquennio sarà naturalmente possibile continuare a fruire del forfait, applicando, però, l’aliquota del 15%.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che i contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio potranno continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al 35° anno di età. Tale facoltà è stata riconosciuta, ovviamente, anche a coloro che hanno iniziato la propria attività nel 2015, avvalendosi della proroga del regime disposta lo scorso anno dal DL 192/2014.

Come risulta dai dati dell’Osservatorio sulle partite IVA diffusi dal MEF, i contribuenti che nel 2015 hanno aperto la partita IVA aderendo al regime di vantaggio od al nuovo regime forfettario sono stati circa 150mila.
Per finire sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità, un’ultima modifica riguarda il regime contributivo agevolato riservato ad artigiani e commercianti. Nel 2015 era consentito a tali soggetti di determinare, opzionalmente, i contributi previdenziali in relazione al reddito effettivamente dichiarato, evitando in tal modo l’obbligo di versare trimestralmente i “minimali” INPS. Dal 2016, in luogo dell’esonero dal minimale, è stata invece prevista una riduzione del 35% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti.

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