l D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016, c.d. correttivo del Jobs Act, approvato in prossimità della scadenza della delega dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2016, è entrato in vigore dall’8 ottobre 2016.
L’intervento è stato ad ampio raggio e ha riguardato il contratto di apprendistato ed il lavoro accessorio, gli ammortizzatori sociali, disposizioni semplificative dell’attività ispettiva, le politiche attive del lavoro, il collocamento obbligatorio, i controlli a distanza e le dimissioni online.
Tra gli aspetti maggiormente significativi, si segnalano le disposizioni riguardanti il lavoro accessorio di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2015. Proprio la necessità di garantire una maggiore tracciabilità dei voucher ha reso essenziali ulteriori adempimenti a carico dei committenti non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, i quali, in aggiunta alla già obbligatoria comunicazione di inizio attività all’INPS, sono tenuti ora a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – mediante sms o posta elettronica – almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio:

i dati anagrafici od il codice fiscale del lavoratore;
il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono anche le eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. Di rilievo sono anche le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, che variano da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza poter avvalersi della procedura di diffida per una riduzione delle sanzioni. È importante rilevare che l’assenza di tale comunicazione e della dichiarazione di inizio attività all’INPS comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero. La materia è stata oggetto di appositi chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 1/2016 e dal Ministero del Lavoro con la nota 20137/2016.

Novità sono state previste anche con riferimento all’apprendistato di alta formazione e di ricerca ed all’apprendistato per diploma professionale. Riguardo al primo, per i profili che attengono alla formazione, non sarà più necessario un accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, le quali divengono un organo consultivo. In assenza di regolamentazione regionale, non sarà più possibile stipulare convenzioni tra singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative per la disciplina dell’apprendistato di alta formazione, fatte salve le convenzioni già stipulate, che avranno validità fino alla emanazione della regolamentazione regionale. Per i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale stipulati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, si introduce la facoltà di proroga di un anno in caso di mancato perseguimento della qualifica o del diploma.

Riguardo agli ammortizzatori sociali, viene estesa alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento la presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (tra i quali gli eventi meteorologici nel settore edile). Nei casi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, la sospensione o la riduzione dell’orario così come concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento straordinario). Per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima del 1.1.2016, viene introdotta la possibilità di trasformarli in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Viene così data la possibilità ai datori di lavoro di assumere lavoratori per bilanciare la riduzione dell’orario di lavoro prevista dai contratti di solidarietà difensivi, ottenendo le agevolazioni previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi (contributo del 15%-10%-5% oppure sgravio contributivo apprendisti). Sono inoltre state introdotte delle disposizioni riguardanti i trattamenti straordinari di integrazione salariale nei casi di rilevante interesse strategico con notevoli ricadute occupazionali, limitando la spesa al Fondo sociale per l’occupazione ed adeguando lo stesso Fondo.

Vengono introdotte una maggiore durata di un mese dell’indennità NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed alcune disposizioni riguardanti le integrazioni salariali in deroga nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; infine, per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, si prevede la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria fino al limite massimo di 12 mesi.

Tra le ultime disposizioni, oltre quelle riguardanti i nuovi istituti di gestione delle politiche attive del lavoro, viene introdotta per il collocamento obbligatorio la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa del 60%. Viene inoltre modificato il calcolo della sanzione per la violazione dell’obbligo di assunzione delle categorie protette, che diventa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (nel 2016 pari a € 30,64), prevedendosi la procedura di diffida. Riguardo alla richiesta dell’autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i provvedimenti di autorizzazione o di diniego rilasciati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno definitivi. In ultimo, la trasmissione dei moduli di dimissioni e risoluzione consensuale in forma telematica viene estesa ai Consulenti del Lavoro ed alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A conclusione, si evidenzia come l’intervento correttivo non risolva le problematiche legate al c.d. Jobs Act e, in talune circostanze, le accentui. È il caso delle disposizioni riguardanti il lavoro accessorio, ove se ne complica il ricorso proprio nei casi in cui potrebbe essere più utile. Le misure di contrasto dei comportamenti elusivi ed evasivi, infatti, dovrebbero premiare i virtuosi e punire gli scorretti, ma questo tipo di disposizioni è tale da ottenere l’effetto contrario.

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