Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, lo scorso 24 settembre 2015, quinto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, è stata riordinata la normativa in materia di ammortizzatori sociali “in costanza di rapporto di lavoro”, abrogando oltre 15 leggi stratificatesi negli ultimi 70 anni.

L’obiettivo perseguito dal Legislatore delegato è stato di razionalizzare e riordinare la normativa, collocando all’interno di un unico “codice” le disposizioni relative all’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, ai fondi di solidarietà, al contratto di solidarietà difensiva ed “espansivo”, quest’ultimo completamente riscritto in una logica che tende a favorire il ricambio generazionale. Di conseguenza sono stati rifondati una serie di istituti “consolidati” nel tempo ed è stata sancita la cessazione di quegli strumenti sviluppatisi con la “legislazione dell’emergenza” – leggasi cassa in deroga- con effetto dall’1/1/2017.

Le tipologie di cassa integrazione a seguito della riforma sono diventate due – ordinaria e straordinaria – con la loro estensione ad imprese e lavoratori che prima ne erano esclusi con il conseguente ampliamento nella platea dei beneficiari, a parere del Governo, di 1.400.000 lavoratori e 150.000 imprese.

Il Legislatore delegato, inoltre, ha ridefinito la finalità dell’integrazione salariale, da troppi anni utilizzata come area di parcheggio in attesa della mobilità o dell’indennità di disoccupazione, che ritorna ad essere strumento “vero” per affrontare le crisi.

Da qui il vincolo per la CIGO, fissato dall’art. 12, comma 5, del limite alla concessione delle ore integrate rappresentato dal superamento di un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente.
Altra importante novità è il divieto di poter usufruire della cassa integrazione a zero ore per tutto il personale occupato nel periodo: non si potrà più tenere un’impresa formalmente in attività senza che nessun dipendente lavori. Questo divieto non si applica però per la cassa integrazione straordinaria per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Una riflessione nell’esame delle nuove integrazioni salariali riguarda l’aumento di “costo” per le imprese che ne faranno uso: non soltanto per il contributo addizionale destinato a gravare con modalità progressive man mano che si utilizza l’ammortizzatore, ma anche l’accollo, in taluni casi prima esclusi, a carico del datore di lavoro del TFR maturato nei periodi di “godimento” dell’integrazione.
Inoltre, sono previsti tempi più brevi per la presentazione delle istanze e per le concessioni dell’autorizzazioni in un’ottica di semplificazione delle procedure burocratiche.

Di non poco conto neppure la previsione contenuta nel preambolo del Decreto relativa alla necessità’ di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità’ contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro.
Tra le norme abrogate a far data dal 24 settembre 2015 si segnalano:
• il Decreto Legislativo luogotenenziale n. 788/1945 concernente l’istituzione della cassa integrazione guadagni per gli operai del settore industria;
• il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, riguardante il trattamento integrativo salariale;
• la Legge n. 164/1975 che regolamentava, tra gli altri, l’intervento di integrazione salariale, il ricorso avverso il provvedimento della commissione provinciale della CIG, il procedimento di integrazione salariale straordinaria, i termini di decadenza per il rimborso delle prestazioni e la formazione professionale.
E ancora, a far data dal 1° gennaio 2016;
• l’art. 8 della Legge n. 164/1975 che istituiva la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni che decideva sulle istanze di concessione della integrazione guadagni ordinaria del settore industria La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma (24.09.2015).

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