Il restyling del D.Lgs. 139/2005 passa anche attraverso la revisione del sistema ordinistico locale e nazionale, resasi necessaria a causa delle numerose novità intercorse nel tempo.

Con riferimento agli Ordini territoriali, nel testo posto in pubblica consultazione scompare innanzi tutto il secondo comma dell’art. 7, che prevede in ogni caso la costituzione di un Ordine territoriale presso ogni capoluogo di provincia; la modifica è ispirata all’esigenza di ricollegare gli Ordini territoriali esclusivamente ai circondari dei tribunali.

Viene inoltre ammodernato l’elenco delle attribuzioni degli Ordini recato dall’art. 12: oltre a curare l’aggiornamento dell’albo, essi devono comunicare in tempo reale al Consiglio nazionale le variazioni apportate “per via telematica”. Anche le modalità di vigilanza sulla condotta degli iscritti richiedono un adattamento, attesa la creazione dei Consigli di disciplina territoriali a seguito della riforma degli ordinamenti professionali di cui al DPR 137/2012. Così, si prevede espressamente la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale degli atti relativi alle violazioni di rilevanza disciplinare (ex art. 49, co. 1) di cui l’Ordine sia venuto a conoscenza; e ancor prima, in relazione alla nomina dei Consigli di disciplina, la predisposizione dell’elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l’Ordine, nel rispetto dell’equilibrio tra i generi con modalità tali che al genere meno rappresentato debba essere attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati.

Nell’ambito della formazione professionale viene introdotta la possibilità per gli Ordini territoriali di attribuire direttamente crediti formativi ai propri eventi di aggiornamento professionale, precisando al contempo il carattere non commerciale e non lucrativo dell’attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Infine viene specificata espressamente l’incombenza relativa alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Le riflessioni in merito agli Ordini territoriali si estendono alle modalità elettive dei medesimi, proponendo una sostanziale revisione dell’art. 21 a partire dalla composizione delle liste, che devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di tre unità (e non di cinque come nel testo attualmente vigente) e rispettare l’equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato venga attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati. Dirimendo un’annosa questione, il testo proposto vieta sia il voto per delega che quello per corrispondenza.

L’esperienza maturata sul campo suggerisce altresì un ripensamento dell’attuale sistema di attribuzione dei seggi alla lista di minoranza, che nel testo proposto viene subordinato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 20% dei voti validamente espressi, al di sotto della quale tutti i seggi sono attribuiti alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi. Seguendo il medesimo ragionamento, al superamento della soglia del 20% l’attribuzione dei seggi alla lista di minoranza viene determinata come segue:
– quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso, in caso di raggiungimento di una percentuale compresa tra il 20% ed il 40% dei voti validamente espressi;
– tre quinti dei seggi arrotondati per eccesso, in caso di raggiungimento di una percentuale superiore al 40% dei voti validamente espressi.

Ai Consigli di disciplina territoriali sono dedicati i nuovi artt. 24-bis e 24-ter, che in gran parte trasfondono nel testo normativo il contenuto delle disposizioni già adottate in via regolamentare in attuazione dell’art. 8 del DPR 137/2012.

Del tutto nuova, infine, è la previsione inserita nell’art. 24-quater, che di fatto riconosce legislativamente l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali e ne disciplina il funzionamento e le competenze.

All’Assemblea, che deve essere convocata almeno due volte all’anno dal Presidente del CNDCEC, partecipano i Presidenti di tutti gli Ordini, ovvero i Vicepresidenti e, solo in caso di impedimento di entrambi, un membro del Consiglio munito di delega scritta. Risolvendo anche in questo caso una vexata quaestio, l’art. 24-quater dispone che l’Assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio Nazionale, ma anche i compensi dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori nazionale e del Consiglio di disciplina nazionale, esprimendo inoltre il proprio parere su tutti gli argomenti che il Consiglio stesso ritenga di sottoporle. Circa le modalità di esercizio del voto (palese) da parte di ciascun Presidente, l’equilibrio sostanziale viene conservato richiamando il principio sancito dal successivo art. 25, co. 9, che disciplina l’attribuzione dei pesi elettorali ai Consigli degli Ordini in occasione dell’elezione del Consiglio Nazionale (a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre). Il voto resta segreto per l’elezione del Collegio dei Revisori nazionale, in occasione della quale vale invece il principio del voto per teste, di talché ciascun Presidente esprime un solo voto a prescindere dal numero di iscritti all’Ordine.

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