“Il testo unico delle società a partecipazione pubblica è un importante passo avanti sul piano definitorio. Il legislatore ha finalmente voluto ricondurre a unità il concetto di società partecipata da amministrazioni pubbliche, per eliminare l’eterogeneità che caratterizzava i destinatari considerati dalle disposizioni anteriori, identificati da una pluralità di locuzioni quasi mai coincidenti. A ciò va aggiunto, ovviamente, il risultato di contestualizzare in un unico corpo normativo gran parte delle disposizioni speciali che coinvolgono le società “pubbliche”, cosa che ne faciliterà reperibilità e consultazione”. E’ quanto affermato dal Vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Davide Di Russo, nel corso del convegno “Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica alla luce del d.lgs 16.6.2017 N. 100”, svoltosi a Roma al Residence di Ripetta.
Il Vicepresidente della categoria ha comunque osservato che il nuovo Testo unico non risolve tutti i problemi. “L’intento di ridurre il numero di partecipate – ha detto – è destinato a scontrarsi con il nodo del personale, che, assunto senza concorso, non può essere internalizzato insieme ai servizi. Lo sforzo di razionalizzazione quindi dovrà essere accompagnato da forme di incentivo all’esodo, non essendo prospettabile, in alternativa, il ricorso a licenziamenti di massa, che implicherebbero un costo sociale ben superiore ai risparmi di spesa cui la razionalizzazione mira”.

“Una riflessione – ha proseguito Di Russo – andrebbe fatta anche per la gestione dei servizi di interesse generale non economici. In tale settore, che non sempre consente il pareggio finanziario, sarebbe più razionale che la p.a. ricorresse al modulo dell’azienda speciale, che è organismo tenuto all’equilibrio economico, lasciando da parte l’opzione societaria, improntata al perseguimento di un utile”.

“Inoltre – ha aggiunto di Russo – stimola qualche considerazione la scelta di assoggettare al fallimento anche le società in house: trattandosi di organismi privi di alterità soggettiva rispetto alla p.a. che su di essi esercita un controllo analogo a quello sui propri servizi, la fallibilità rischia di favorire, ferme le responsabilità degli amministratori, il ribaltamento sui creditori sociali dei debiti che, dietro il labile schermo della società in house, fanno capo all’amministrazione socia”.

Per il Consiglio nazionale della categoria, comunque, il Testo Unico rappresenta “una positiva novità che interessa e coinvolge i Commercialisti impegnati sia a fianco dell’impresa, sia all’interno dell’amministrazione pubblica, e il cui ruolo è ancor più centrale nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, dove le due anime – impresa e amministrazione pubblica – si fondono”.

Di questo, secondo Di Russo, “è evidentemente consapevole il legislatore della novella, visto che all’art. 3 del Testo Unico stabilisce che le srl in controllo pubblico hanno l’obbligo di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore; e che le spa in controllo pubblico non possono affidare al consiglio sindacale anche le funzioni di revisione legale”.

Per il vicepresidente della categoria, si tratta “di un implicito riconoscimento dell’importanza della funzione di controllo nelle società soggette a dominanza pubblica e quindi dell’imprescindibilità della professionalità del commercialista, che tale delicata funzione è chiamato a svolgere, in veste di sindaco o revisore”.

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