A pochissimi giorni dalla deadline comunitaria, il 28 gennaio è stato adottato il D.Lgs n. 15 di recepimento della Direttiva 2013/55/UE, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, riguardante la cooperazione amministrativa («regolamento IMI»), e che introduce alcune interessanti novità per il sistema generale nell’ambito del quale si definiscono i percorsi di riconoscimento per le professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
(http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-09&atto.codiceRedazionale=16G00021&elenco30giorni=false)

La Direttiva emanata nel 2013 integra la precedente Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con D.lgs 206 del 6 novembre 2007, e riporta sul piano “normativo” una serie di principi consolidati a livello giurisprudenziale, in particolare con riferimento alla possibilità di procedere a riconoscimenti parziali ed al riconoscimento dei periodi di tirocinio. Si è altresì voluto rafforzare l’intero apparato di cooperazione amministrativa, con previsione di maggior ricorso allo scambio diretto di informazioni e dati tra autorità competenti, ed il rafforzamento o inserimento di meccanismi per facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, attraverso l’introduzione delle cosiddette tessere professionali e la rivisitazione di alcuni istituti, quali le “piattaforme”. Tessere, queste, introdotte per alcune professioni, tra cui non rientrano i Commercialisti, sulle quali si è svolto a livello europeo un test e una specifica valutazione.

In linea generale lo stabilimento presuppone l’iscrizione all’albo professionale di un Paese Ospitante e quindi una procedura di riconoscimento da parte delle autorità competenti di tale Paese. Il riconoscimento della qualifica è previsto per l’esercizio nell’intero territorio del Paese ospitante della medesima professione ed è accordato su base automatica, per alcune professioni, ovvero sulla base del cosiddetto Sistema generale (applicabile ai Dottori commercialisti ed agli Esperti contabili), che presuppone una valutazione del percorso formativo e di qualificazione del professionista estero interessato, la comparazione con la formazione ed i requisiti nazionali e quindi l’eventuale sostenimento di prove compensative.
Nel caso di prestazione temporanea, invece, non viene accordato il riconoscimento ma deve essere espletata l’iscrizione in apposita sezione dell’Albo, sulla base di una comunicazione preventiva (cosiddetta Proforma) nella quale vengono comunicate diverse informazioni sull’attività che si intende svolgere. In tale ipotesi il prestatore non può utilizzare il titolo professionale del Paese ospitante (utilizza il proprio titolo) ma è soggetto comunque alle regole locali per l’esercizio della professione ed al controllo disciplinare.

Tessere Professionali
La tessera professionale europea (EPC) costituisce uno dei più importanti elementi della direttiva riveduta, volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali ed a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri. L’EPC è uno strumento volontario a disposizione dei professionisti che manifestano l’interesse ad avvalersi dei vantaggi che la tessera comporta e, sostanzialmente, la velocizzazione delle procedure di riconoscimento e la possibilità di svolgere l’attività professionale senza sostenere prove o registrazioni locali.
Il D.lgs 15/2016 ha previsto, almeno per ora, l’introduzione della Tessera per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale; farmacista; fisioterapista; guida alpina ed agente immobiliare.

Accesso parziale

Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. La nuova previsione permette al professionista di ottenere il riconoscimento della sola attività per la quale è qualificato nello Stato membro di origine (attività che rientra in una professione regolamentata più ampia dello Stato membro ospitante) e di evitare, altresì, l’applicazione di pesanti misure compensative. Questo istituto deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006; cfr. anche sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013).

Scheda di approfondimento

Tirocini professionali
Viene esteso il campo di applicazione della precedente normativa anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l’accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio. A condizione che il tirocinio venga svolto secondo le linee guida sull’organizzazione e sul riconoscimento del tirocinio adottate dall’autorità competente. Dovranno essere presi in considerazione anche i tirocini effettuati in Paesi terzi.

Ai sensi dell’art. 17-bis, se l’accesso ad una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo.
In ogni modo il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l’accesso alla professione in questione.
Per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari – tra cui anche quella dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – il MIUR pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, le linee guida sull’organizzazione ed il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

Scheda di approfondimento

Livelli di qualifica

I livelli di qualifica di cui all’articolo 11 sono stati mantenuti, diventando, però, semplici punti di riferimento da utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. Non possono, cioè, essere utilizzati al fine di rigettare la domanda di riconoscimento nel caso in cui la formazione del richiedente presenti una differenza di più livelli rispetto alla formazione dello Stato membro ospitante.
Sulla base di un compromesso ottenuto dalla delegazione italiana, tuttavia, qualora tale differenza sia superiore ad un livello, in deroga alla previsione attuale, lo Stato membro ospitante può scegliere la misura compensativa da applicare.

Scheda di approfondimento

Centri di assistenza

Il nuovo testo prevede che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, nel caso nostro identificati con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza ed assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un’assistenza diretta attraverso uno sportello fisico.

Scheda di approfondimento

Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate

L’articolo 59 della direttiva ha Introdotto un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato doveva esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che fosse non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L’obbiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica ed allo sviluppo dell’occupazione. In questa ottica, con Comunicazione adottata il 2 ottobre 2013, la Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che prevede una serie di passi (aggiornamento del data base delle professioni regolamentate, raccolta e screening di tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata, incontri fra gli Stati membri per la valutazione reciproca e lo scambio di best practices), che ha trovato il consenso del Consiglio UE nelle conclusioni del 24/25 ottobre 2013. L’Italia ha completato tale assessment nei primi giorni di febbraio ed ha comunicato i relativi risultati in un documento finale indirizzato anche agli Ordini Professionali. Merita in questa sede evidenziare che, con riferimento alla professione di Commercialista, non si è ritenuto dover procedere ad alcuna modifica della legislazione esistente. Si attenderà, quindi, nei prossimi mesi il riscontro ai risultati raccolti da tutti i Paesi, da parte della Commissione Europea.

Scheda di approfondimento

QUADRO COMUNE DI FORMAZIONE

Un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l’esercizio di una specifica professione: è quanto elaborerà la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento automatico di quelle professioni inserite in tale quadro. Sono previsti criteri per permettere agli Stati membri di non aderire al sistema. In questa direzione la Direttiva (art. 49 bis) ed il Decreto (art. 58 bis) introducono un sistema di riconoscimento automatico, fondato su principi di formazione comune attraverso la previsione del c.d. Quadro Comune di Formazione (QCF), che sostituisce l’abrogato istituto della piattaforma comune.

In ogni caso un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. La proposta di creazione di un quadro comune di formazione può essere presentata alla Commissione dai rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione od a livello nazionale, oppure dalle autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri.

Scheda di approfondimento

PROVE DI FORMAZIONE COMUNE

E’ prevista altresì una prova di formazione comune, ovvero una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. La proposta di creazione di una prova comune di formazione può essere presentata alla Commissione dai rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione od a livello nazionale, oppure dalle autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri.

Per la consultazione del database relativo alla professione contabile-fiscale, al seguente link sono visionabili tutti i dati e le informazioni relativi ai titoli professionali ed ai percorsi formativi nei diversi Paesi membri. Vedere il seguente link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm.

Per una consultazione della procedura di riconoscimento e della modulistica si invita a consultare il seguente link:
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=18cde8a9-fd06-4dea-9eda-6e1d4c2dfa12

Le schede di approfondimento sono tratte dal sito del Dipartimento per le Politiche Comunitarie – Presidenza del Consiglio.

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