Con il regime del “Patent Box” è stata introdotta anche in Italia una particolare forma di detassazione dei redditi ritraibili dallo sfruttamento, diretto o indiretto, dei beni immateriali. In particolare, si tratta di una agevolazione di cui potranno beneficiare i contribuenti su base opzionale – rinnovabile ogni cinque anni – che interessa esclusivamente le opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, software, processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. L’agevolazione viene concessa solamente in presenza di specifiche condizioni, legate principalmente alla presenza di costi di ricerca e sviluppo collegati ai beni immateriali, nonché al fatto che questi ultimi siano suscettibili di tutela giuridica in capo al titolare od all’utilizzatore.

La valutazione di convenienza in merito all’esercizio dell’opzione per il Patent Box, cui sono chiamate le imprese interessate, si basa ovviamente sulla determinazione della quota di reddito agevolabile (come del resto evidenziato dalla stessa prassi ammnistrativa con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016). Si tratta, nello specifico, di individuare il contributo economico netto (dato da ricavi meno costi) associabile al bene intangibile, moltiplicato per il rapporto tra costi qualificati (numeratore) e gli stessi costi aumentati delle spese di acquisizione del bene e di quelle infragruppo (denominatore) (c.d. nexus ratio).

Tale calcolo può risultare particolarmente complesso, soprattutto in ipotesi di utilizzo diretto dell’intangible. Spetta, infatti, al contribuente identificare in modo puntuale sia i beni di riferimento sia il reddito netto da questi ritraibile, anche procedendo, se del caso, ad un’aggregazione di beni collegati o complementari fra loro. Il criterio utilizzato per valutare la componente di reddito ritraibile dal bene immateriale nonché le ragioni specifiche alla base di una eventuale aggregazione tra più intangibles dovranno essere indicati nell’istanza di ruling, al fine di dimostrare l’esatta quantificazione del reddito.

Per la stima del reddito riferibile ai beni immateriali, in caso di utilizzo diretto degli intangibles, il contribuente, come evidenziato anche nella circolare n. 11/E, non disponendo di un provento già puntualmente determinato (come nel caso di concessione a terzi dell’intagible, in cui il parametro è la royalty), dovrà individuare l’esistenza di un autonomo ramo d’azienda la cui attività si esaurirebbe nella concessione in uso di detti beni. L’obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe quindi essere quello di assicurare all’impresa – che abbia optato per il Patent Box – lo stesso beneficio che avrebbe conseguito concedendo a terzi l’intangible.
Nonostante i criteri stabiliti dal legislatore, stando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia, in ipotesi di uso diretto dell’intangible, il reddito agevolabile potrebbe anche non equivalere al reddito dallo stesso effettivamente generato, corrispondendo, piuttosto, al reddito che lo stesso potrebbe astrattamente esprimere se concesso in uso a terzi.

Siffatta soluzione, tuttavia, non appare a nostro avviso pienamente conforme al tenore del Decreto ministeriale, il quale, viceversa, sembrerebbe consentire una autonoma valutazione del contributo economico capace di valorizzare le specifiche modalità di sfruttamento del bene da parte dell’azienda.
Peraltro, l’impresa che sceglie di non concedere in uso a terzi l’utilizzo del bene immateriale potrebbe avere basato la propria decisione sulla consapevolezza del fatto che l’utilizzo interno di detto bene è in grado di apportare maggiori benefici economici. Per questa ragione, l’adozione di un orientamento finalizzato a parametrare l’agevolazione fiscale in base ad un valore standardizzato potrebbe penalizzare le imprese maggiormente capaci di sfruttare al meglio, internamente, la combinazione dei beni aziendali.

Uno dei temi di maggiore rilevanza nell’analisi del regime in esame riguarda, inoltre, i metodi di calcolo del contributo economico. La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E, oltre a richiamare i criteri elaborati in sede OCSE in relazione al Transfer Pricing, ha assegnato – del tutto condivisibilmente – preferenza al metodo del confronto del prezzo (CUP) ed al metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods). L’Agenzia, infatti, ritiene che tali metodi possano essere impiegati anche nel caso di uso diretto degli intangibles da parte della stessa impresa, in quanto capaci – grazie ad una apposita analisi funzionale – di determinare la quota parte di reddito di impresa imputabile allo specifico ramo di azienda deputato alla concessione in uso degli IP agevolati allo stesso contribuente. Come confermato anche dalla circolare, il contribuente potrà scegliere di determinare il contributo economico netto avvalendosi di metodi diversi rispetto a quelli sopra citati, purché dimostri che tale valutazione sia coerente con il principio dell’arm’s length.

L’individuazione del contributo economico netto associabile al bene è decisamente più agevole nella diversa ipotesi in cui i beni immateriali sono concessi a terzi. Tant’è che, in questo caso, il ruling preventivo, pur non essendo obbligatorio, potrebbe risultare comunque opportuno, se non altro per non esporre l’azienda al rischio di possibili contestazioni quali, ad esempio, l’anti-economicità delle royalties percepite.
Come riconosciuto anche dalla citata circolare 11/E, in caso di utilizzo indiretto dell’IP, il reddito agevolabile è determinato quale grandezza reddituale fiscale (e non contabile), con la conseguenza che assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, determinati in base alle disposizioni del TUIR. Ne deriva che le royalties devono essere assunte al netto dei costi di ammortamento fiscalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 103, co. 1, TUIR. Analogamente, per quanto riguarda il reddito figurativo derivante dall’utilizzo diretto dell’IP, assumeranno rilevanza i componenti positivi e negativi di reddito nella misura fiscalmente riconosciuta in base alle disposizioni del TUIR.

Infine, con riferimento alle componenti negative da calcolare nel computo del reddito, occorrerà prendere in considerazione tutti i costi che direttamente od indirettamente hanno generato il reddito agevolabile, compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi agli immobili per la quota imputabile alla formazione del reddito (a differenza di quanto avviene per il c.d. nexus ratio). Come confermato anche dalla prassi da ultimo citata, ai fini del calcolo del contributo economico rileveranno unicamente i costi di competenza del singolo periodo di imposta oggetto del regime.

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