Per le dichiarazioni integrative presentate nei novanta giorni dal termine, concedere sessanta giorni di tempo a chi deve versare la differenza di tre euro sulla sanzione per il ravvedimento operoso e garantire tempi rapidi ai contribuenti che invece devono recuperare le maggiori sanzioni corrisposte, consentendone la compensazione a partire dal 1° gennaio 2016. Sono le due proposte formulate dal Consiglio nazionale dei commercialisti dopo che lo scorso 18 dicembre l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata sulle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso relativamente alla dichiarazione integrativa presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, in seguito all’introduzione della lett. a-bis) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. Secondo l’Agenzia, in tal caso il ravvedimento operoso richiederà la presentazione della dichiarazione integrativa, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione fissa di 258 euro dovuta in caso di dichiarazione irregolare, ridotta a un nono, ai sensi della citata lett. a-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatorio. Il ravvedimento, secondo le Entrate, si completa con l’eventuale versamento delle maggiori imposte (o del minor credito), degli interessi legali e della sanzione per omesso versamento, ridotta in ragione del momento in cui interviene il pagamento.

“Pur apprezzando l’apertura interpretativa contenuta nel comunicato – afferma il presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi – non possiamo non evidenziare come la stessa sia giunta a soli cinque giorni lavorativi dalla scadenza del 29 dicembre (novantesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2014), termine ultimo per avvalersi di tale ipotesi di ravvedimento per le dichiarazioni integrative”. “Considerato che per tale periodo d’imposta le ipotesi in cui si è resa necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa nei novanta giorni sono state più numerose del solito, in particolare per i contribuenti che si sono avvalsi della procedura di voluntary disclosure ed abbiano presentato l’apposita istanza dopo il 30 settembre 2015 – spiega Longobardi – sottoponiamo all’attenzione dei competenti organi istituzionali l’esigenza di tener conto dell’eccezionalità della situazione venutasi a creare per effetto della novità dell’interpretazione resa dall’Agenzia sulla specifica questione”.

Longobardi sottolinea come vi sia “la necessità di tutelare i contribuenti che, in epoca precedente alla pubblicazione del comunicato delle Entrate, abbiano presentato dichiarazioni integrative avvalendosi del ravvedimento operoso con modalità differenti da quelle poi illustrate”. “In particolare – prosegue il presidente dei commercialisti – per i contribuenti che, facendo affidamento sulla precedente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare n. 11/E/2010, abbiano effettuato il ravvedimento operoso versando la corrispondente sanzione pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro ridotta a un decimo ai sensi della lett. c) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, dovrebbe essere garantito che l’insufficiente versamento di soli tre euro (25 anziché 28) non sia idoneo ad inficiare la validità del ravvedimento posto in essere, considerate le obiettive condizioni di incertezza normativa nonché l’esiguità della differenza dovuta. Sarebbe opportuno concedere la possibilità di versare tale differenza entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato stampa, ossia entro il 16 febbraio 2016, in modo da lasciare ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un congruo periodo di tempo per procedere alla regolarizzazione della violazione”.

Per i contribuenti che, invece, avendo ritenuto di assumere un comportamento più prudenziale, hanno effettuato il ravvedimento operoso versando la sanzione in misura proporzionale minima del 100 per cento prevista per l’ipotesi di infedele dichiarazione (ex art. 1, commi 2 e seguenti, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta in ragione del momento in cui interviene il versamento, “dovrebbe invece essere garantito – è la richiesta avanzata dal Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Luigi Mandolesi – il recupero delle maggiori sanzioni corrisposte (rispetto a quelle dovute, calcolate riducendo la sanzione del 30 per cento prevista per gli omessi versamenti) nel modo più celere possibile. Mandolesi propone di “disporre, in via interpretativa o con i provvedimenti direttoriali di approvazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2015 o, se necessario, in via normativa, che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione venutasi a creare in detto periodo d’imposta, le maggiori sanzioni versate nelle suddette ipotesi possano essere indicate dal contribuente nel quadro RX del modello UNICO 2016, al fine di consentirne la compensazione a partire dal 1° gennaio 2016”.

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