Nella seduta del 13 novembre l’Assemblea ha approvato, in via definitiva, il provvedimento recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica” (A.C. 3386, già approvato dal Senato) nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, respingendo tutte le proposte emendative a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. L’esame del provvedimento era iniziato nella seduta dell’11 novembre con la discussione sulle linee generali da parte del relatore.

Il decreto-legge n. 153 del 2015 si compone di tre articoli e reca disposizioni volte a:

  • disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di reverse charge nella grande distribuzione alimentare; a tal fine, il previsto aumento dell’accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con la copertura mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero;
  • con riferimento alla voluntary disclosure, prevedere che la richiesta di accesso alla procedura sia irrevocabile e non possa essere presentata più di una volta; prorogare il termine per accedere alla
    voluntary al 30 novembre 2015, con possibilità di integrare l’istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015;
  • disporre che l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento.

Per effetto delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento:

  • la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima;
  • ai fini della voluntary disclosure, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
  • si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA

L’Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante le modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.?159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (1039-A ed abb.).

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato ed ha assunto la numerazione S. 2134

Il testo – che si compone di 30 articoli, suddivisi in 7 capi – apporta numerose modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a:

  • modificare la disciplina delle misure di prevenzione personali, in particolare attraverso: l’inserimento degli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie
    forme di corruzione) tra i soggetti destinatari di tali misure; la revisione del procedimento di applicazione;
  • rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale: il sequestro, con la possibilità dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle aziende e la modifica del procedimento di esecuzione; la confisca, di cui è in particolare modificato il procedimento; il procedimento di prevenzione patrimoniale deve avere trattazione prioritaria; è prevista una disciplina sulle misure di prevenzione patrimoniale relative a partecipazioni sociali;
  • garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell’incarico e di rotazione negli incarichi; in particolare è modificato il procedimento di nomina e revoca dell’amministratore giudiziario, il regime delle sue responsabilità gestionali, gli obblighi di relazione; il Governo è delegato a disciplinare le incompatibilità dell’amministratore giudiziario e del curatore nelle procedure concorsuali. Purtroppo, in extremis, è stata data inserita la possibilità ai dipendenti di Invitalia Spa di essere nominati amministratori senza percepire ulteriori compensi;
  • favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con la previsione di uno specifico stanziamento per il credito alle aziende sequestrate e con ulteriori misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali; a tali fini, presso le prefetture sono istituiti tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, è aggiornata la disciplina sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati ed è delegato il Governo a disciplinare misure di sostegno in favore delle aziende sequestrate e confiscate;
  • modificare il regime della tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (es. fallimento) già in corso al momento del sequestro;
  • riorganizzare l’Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, e rivedendone i compiti;
  • estendere i casi già previsti di confisca allargata, disposta – pur in mancanza di un nesso tra bene e reato – quando viene accertato che il patrimonio dell’autore del reato è sproporzionato rispetto al reddito e quando il condannato non è in grado giustificare la provenienza di tali beni;
  • introdurre misure di contrasto al “caporalato”: confisca obbligatoria (compresa la possibilità di confisca allargata) delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; inserimento di tale reato tra quelli in relazione ai quali viene adottata l’informazione antimafia interdittiva e tra i reati per i quali sussiste responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (alle persone giuridiche si applicheranno anche sanzioni per delitti in materia di immigrazione clandestina);
  • istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia.

PARERE ESPRESSI

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n.?385 del 1993 e del decreto legislativo n.?98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
La Commissione Politiche dell’Unione Europea, nella seduta del 10 novembre ha approvato i seguenti pareri favorevoli con condizioni ai sopracitati provvedimenti:

Parere su Atto n. 208

Parere su Atto n. 209

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Commissione Bilancio ha proseguito l’esame congiunto dei provvedimenti recanti Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) esame congiunto con Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (A. S. 2111 e A. S.2112) nelle sedute del:

14 novembre a. m.

13 novembre notturna

13 novembre p. m.

13 novembre a. m.

12 novembre p. m.

12 novembre a. m.

11 novembre notturna

11 novembre p. m.

10 novembre p. m.

10 novembre a. m.

9 novembre p. m.

CONSIGLIO DEI MINISTRI
ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO

Recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (decreto legislativo – esame definitivo).
Su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, sono stati approvati, in esame definitivo e in attuazione dell’articolo 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), i due schemi di decreto legislativo di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. È altresì notevolmente limitata la possibilità dii salvataggi pubblici.

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi.Con un provvedimento vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – t.u.b.) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58 (Testo unico della finanza – t.u.f.) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l’amministrazione straordinaria viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.
Il secondo decreto legislativo è un autonomo provvedimento legislativo che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione spettano all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d’Italia. L’applicazione del bail-in (meccanismo di salvataggio interno), come consentito dalla Direttiva e previsto dalla delega, è rinviato al 1° gennaio 2016.

I testi sono stati modificati per accogliere talune delle osservazioni proposte dalle Commissioni parlamentari competenti. In particolare allo scopo di adeguarsi alle condizioni indicate nei pareri parlamentari, si è rinviata al 2019 l’applicazione delle norme dell’estensione della cd depositor preference ai depositi diversi da quelli protetti dal sistema di garanzia dei depositi e di quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.

QUALIFICHE PROFESSIONALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Recepimento della direttiva europea che modifica quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (decreto legislativo- esame preliminare)
Su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini, della salute Beatrice Lorenzin, della giustizia Andrea Orlando, del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, dello sviluppo economico Federica Guidi, dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, dell’interno Angelino Alfano e delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”). I provvedimenti sono stati presentati in Consiglio dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, appositamente invitato.

Sono state poste le premesse per il recepimento, primi in Europa, della direttiva che introduce alcune importanti novità come la ‘tessera professionale’ che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno; un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione; la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione; la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.

La ‘tessera professionale’ è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.

CONTRASTO AL LAVORO NERO E AL CAPORALATO

Su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, è stato approvato un disegno di legge contenente norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.

Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale. In tale ambito, in particolare, si segnala che si rende obbligatoria – per una maggiore incisività repressiva – la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla sua commissione. Magari perché l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio
nell’illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la commissione del reato.

ALTRI ENTI

Provvedimento del 10/11/2015
Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali” – (Pubblicato il 10/11/2015)
Con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme, ha approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario nonché l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione. L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il mese di novembre. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA

DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179
Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.
GU Serie Generale n. 266 del 14-11-2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177
Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

GU Serie Generale n. 262 del 10 novembre 2015
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2015

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
DELIBERA 29 ottobre 2015
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19430/2015).

GU Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2015

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