Compensi in salvo per i revisori dei conti grazie alla mancata proroga della disposizione che imponeva dal 1° gennaio 2011 la stretta ai costi della politica.
La manovra 2018, infatti, non ha prorogato la norma del Dl 78/2010 (art. 6, comma 3) che imponeva alle amministrazioni pubbliche la riduzione del 10% dell’importo risultante alla data del 30 aprile 2010 degli emolumenti corrisposti agli “organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”.
Il termine, inizialmente fissato a fine 2013, è stato prorogato più volte in sintonia con una serie di norme finalizzate al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
“Esprimiamo soddisfazione per la mancata proroga della disposizione – afferma Davide Di Russo, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegato agli Enti locali –. Già a suo tempo avevamo commentato il taglio dei compensi previsto dalla manovra estiva 2010, affermando che chi aveva assunto incarichi in enti pubblici come revisore contabile o sindaco di società pubblica non avrebbe dovuto essere coinvolto nella riduzione del 10% degli emolumenti perché i compensi per questi incarichi sono già fissati da altre norme di riferimento”.
Malgrado la dubbia interpretazione circa la riduzione del 10% del compenso spettante al revisore, peraltro parametrato ad una tariffa non più aggiornata dal 2005, la Corte dei Conti aveva affermato che tale previsione doveva essere applicata anche ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria.
“È vero che la disposizione faceva riferimento a qualsiasi incarico – continua Davide Di Russo –, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo. Ma è anche vero che la disposizione era ispirata dalla finalità di ridurre il costo degli apparati politici e, quindi, doveva intendersi riferita unicamente a costi e spese per incarichi conferiti dall’amministrazione in relazione alla carica elettiva. La riduzione del compenso, dunque, non può operare rispetto ad incarichi di revisione che certo non sono annoverabili tra i costi politici. Ovviamente deve trattarsi di incarico conferito da amministrazione non coincidente con quella nella quale il professionista rivesta la carica elettiva. Auspichiamo che in futuro non si ripeta tale circostanza che si è configurata per i revisori come un ostacolo allo svolgimento della loro professione”.

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