Sei mesi di tirocinio tramite corso di formazione in alternativa a quello svolto presso lo studio. È la novità introdotta dal regolamento per lo svolgimento del tirocinio, pubblicato lo scorso 15 aprile sul Bollettino Ufficiale. Lo rende noto il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa 53/2016. Il regolamento attua quanto previsto dall’articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Altra importante novità introdotta dal regolamento in attuazione del dettato normativo è l’attribuzione agli Ordini di una competenza specifica in virtù della quale sono tenuti a predisporre una offerta formativa in materia di tirocinio.
In fase di prima attuazione delle nuove norme, è previsto che il tirocinio tramite corso di formazione può essere effettuato a partire dalla data che verrà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica dell’idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale. A tal fine le richieste di istituzione dei corsi dovranno pervenire entro 4 mesi dall’invio della nota informativa del Consiglio nazionale. Ciò affinché il Consiglio Nazionale possa esaminarle e successivamente trasmettere la documentazione al Ministero che stabilirà la data a partire dalla quale i corsi potranno essere effettuati.
A tal proposito, il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data di partenza sia fissata non prima del 1° gennaio 2017. La nota informativa del Consiglio nazionale, oltre al testo del regolamento, è accompagnata anche da una scheda di lettura che, oltre ad evidenziare le principali novità introdotte dal regolamento, illustra brevemente il contenuto di ciascun articolo.
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