Con il D.Lgs. n. 159 del 24.9.2015, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 07.10.2015 (da qui in avanti “Decreto Riscossione”), sono state introdotte, all’interno del nostro ordinamento, nuove regole per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, volte a delineare e costruire un sistema che raggiunga obiettivi di riduzione e semplificazione degli adempimenti, di certezza del diritto, nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti.
Le principali novità introdotte dal Decreto Riscossione, in vigore dal 22.10.2015, riguardano la sospensione legale della riscossione, le dilazioni di pagamento, la riscossione negli accertamenti esecutivi, nonché i termini e le modalità di notifica delle cartelle esattoriali.
Si evidenza, per contro, come la decorrenza delle singole nuove diposizioni non sconta lo stesso termine in modo uniforme (1).
Le novità introdotte in materia di sospensione legale della riscossione hanno modificato i commi dal 538 al 540 dell’art. 1, L. 228/2012.
Pertanto, a far data dal 22.10.2015, non è più possibile utilizzare, da parte del contribuente, nell’istanza di sospensione delle somme iscritte a ruolo, la cosiddetta clausola aperta (“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito”). Nella relazione illustrativa al decreto si chiarisce che tale provvedimento è stato previsto al fine di evitare i possibili usi strumentali dell’istituto per meri fini dilatori.
Le uniche cause ad oggi previste dalla norma come legittime per una richiesta di sospensione legale della riscossione sono, dunque: la prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso (intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo); il provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; la sospensione giudiziale oppure una sentenza cha abbia annullato in tutto od in parte la pretesa dell’ente creditore e, da ultimo, il pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo stesso.
A delineare ulteriormente il nuovo quadro sul tema è intervenuta la Direzione centrale di Equitalia con la circolare 98/2015 che ha impartito nuove istruzioni.
La circolare prevede la presentazione al Concessionario della riscossione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente documentata con la dimostrazione dell’esistenza di condizioni che rendono temporaneamente o definitivamente illegittima la prosecuzione del recupero coattivo, al fine di evitare – per quanto possibile – l’inizio e/o la continuazione di azioni di riscossione “sine titulo”.
Nell’ambito della stessa procedura è stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro cui il contribuente debitore deve presentare a pena di decadenza la richiesta di sospensione.
Nelle istruzioni di Equitalia vi è indicato, inoltre, che l’agente della riscossione dovrà comunque acquisire le dichiarazioni presentate oltre il 60° giorno dalla notifica delle cartelle di pagamento o di altro atto di riscossione, ma esse non potranno produrre alcun effetto sospensivo.
Ugualmente, le dichiarazioni presentate tempestivamente ma contenenti ancora il richiamo alla cosiddetta clausola aperta non produrranno effetti sospensivi.
In tema di dilazione dei pagamenti i contribuenti hanno oggi a disposizione condizioni più favorevoli per il pagamento a rate delle cartelle.
Per le somme iscritte a ruolo, l’Agente della riscossione potrà concedere dilazioni di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà, oppure un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate nel caso di gravi difficoltà economiche.
Per i debiti fino a 50.000€ la rateizzazione si richiede con una semplice domanda.
A fronte di un più facile accesso al sistema della dilazione dei pagamenti, viene prevista la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di solo 5 rate, anche non consecutive (nella previgente disposizione le rate complessive erano 8).
Le modifiche alla rateizzazione riguardano anche tutte le somme dovute all’esito degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione tributaria e conciliazione) prevedendo un’ estensione del periodo di rateizzazione da 3 a 4 anni, con un minimo di 8 rate ed un massimo di 16 rate.
Al fine di definire meglio il quadro di decadenza dal beneficio della rateizzazione, si introduce la fattispecie del cosiddetto “lieve inadempimento” nei pagamenti delle somme a seguito di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che evita la decadenza dalla rateizzazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, e per tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Tra le ulteriori novità degne di evidenza in materia di riscossione vanno menzionate anche le modifiche riguardanti la rateizzazione delle imposte di successione.
Le norme consentono di rateizzare il quantum dovuto a condizione che sia versato almeno il 20% delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Viene, inoltre, previsto che il debito residuo possa essere dilazionato in 8 rate trimestrali e, per importi superiori a 20.000 euro, in 12 rate trimestrali. La rateizzazione non è comunque consentita per debiti d’imposta inferiori a 1.000 euro.
Con lo scopo di semplificare anche i flussi informativi, il Decreto Riscossione introduce la possibilità che l’agente della riscossione utilizzi quale canale preferenziale per le comunicazioni e per le notifiche la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tali nuove disposizioni in tema di notifiche degli atti si applicheranno a far data del 01.06.2016.
In particolare, è stato previsto che la notifica della cartella dovrà essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Andando nello specifico, l’art. 14 del Decreto Riscossione prevede che per le imprese individuali, le società e tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi la PEC sarà l’unico mezzo con il quale potrà avvenire la notifica delle cartelle esattoriali. Notifica che avverrà all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La stessa norma prevede, inoltre, che, se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo oltreché nel caso in cui la casella di posta elettronica risulti satura, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Anche su tali aspetti è intervenuta Equitalia con la circolare 98/2015 informando gli Agenti della riscossione che, in questi casi, gli stessi dovranno procedere alla notificazione mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio, pubblicando sul sito informatico della stessa il relativo avviso e contemporaneamente inviare una raccomandata A/R al contribuente per darne notizia.
Tali novità potranno interessare anche le persone fisiche che, intestatarie di un indirizzo di posta elettronica certificata, manifestino la volontà di ricevere le notifiche delle cartelle esattoriali mediante PEC. Tale scelta sarà vincolante.


(1)
NORMA
DECORRENZA NOVITA’
Sospensione Legale della Riscossione
Dalle dichiarazione presentate dopo il 22/10/2015
Rateizzazione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e accertamento
Controlli automatizzati ex art. 36-bis: dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2014

Controlli formali ex art. 36-ter: dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2013

Controlli sui redditi a tassazione separata ex art. 17, TUIR: dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2012

Controlli sugli altri redditi a tassazione separata ex art. 21, TUIR: dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2013
Termini per la notifica delle cartelle di pagamento in ambito di procedure di risoluzione della crisi di impresa

Dal 22 ottobre 2015
Rateazione dell’imposta di successione
Dal 22 ottobre 2015
Dilazioni di pagamento
Dalle dilazioni concesse ovvero dai ruoli consegnati a decorrere dal 22 ottobre 2015
Termini e modalità di notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
Dal 01 giugno 2016
Riscossione negli accertamenti esecutivi
Dal 22 ottobre 2015

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