Anche i trentacinquemila ragionieri facenti parte della sezione A dell’albo dei commercialisti possono iscriversi agli Organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Con una sentenza depositata il 4 novembre, il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale della categoria contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell’Economia con il quale l’ente aveva impugnato il decreto ministeriale pubblicato del settembre 2014 che, prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva decine di migliaia di ragionieri, sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell’Albo dei commercialisti.

Soddisfazione per la sentenza viene espressa dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi. “Il Tar del Lazio – afferma – fa chiarezza su una norma di cui avevamo da subito denunciato con forza la contraddittorietà”. “Il decreto – prosegue Longobardi – ha una formulazione erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovra indebitamento, senza prevedere però una deroga per i ragionieri. Cosa che generava un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento a loro danno cui il Tar pone ora rimedio”.

Il testo appariva ancor più contraddittorio dal momento che, come spiegano i consiglieri nazionali delegati alla materia Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, “paradossalmente le disposizioni transitorie del DM, stabiliscono che per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, i professionisti appartenenti agli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti sono esentati dall’attività di formazione obbligatoria, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore. Incarichi per i quali i ragionieri hanno l’abilitazione. Il nostro ricorso, dunque – concludono Ruscetta e Vigani – denunciava anche il fatto che il DM nelle norme transitorie considera abilitati alla funzione di compositore delle crisi quegli stessi ragionieri che di fatto esclude nel momento in cui ne fissa i requisiti”.

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