Sabato 1° agosto lo Statuto dei diritti del contribuente spegnerà 20 candeline, ma in tutti questi anni di vita è stato smentito in modo esplicito 81 volte da leggi e decreti varati dal Parlamento e dal Governo. E, se si contano anche le violazioni tacite, il totale supera le 600 infrazioni. Emerge da uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che ha monitorato per Il Sole 24 Ore la legislazione tributaria dal 1° agosto 2000 ad oggi.

Lo Statuto del contribuente è la legge n. 212 del 27 luglio 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio ed entrata in vigore il giorno successivo. Inizialmente composto da 21 articoli, nella prima parte contiene i Principi generali sulle norme tributarie (chiarezza, efficacia, modalità di emanazione) e nella seconda parte detta i criteri a cui dovrebbe ispirarsi l’attività del Fisco nei rapporti con i contribuenti.

Il catalogo delle situazioni in cui i principi sono stati smentiti è molto ampio: leggi retroattive, nuovi adempimenti introdotti da un giorno all’altro, termini prorogati a favore del Fisco, violazioni procedurali. Le infrazioni allo Statuto sono iniziate quasi subito perché già il 30 settembre 2000 il decreto legge n. 268 sanciva l’inapplicabilità delle prescrizioni in esso contenute “in quanto incompatibili”.

Il record negativo deroghe c’è stato nel 2006 caratterizzato da nove deroghe esplicite, ma la tendenza è tutto sommato uniforme, anche a livello di strumenti utilizzati: delle 81 eccezioni espresse allo Statuto, 49 sono avvenute con decreto legge a riprova del fatto che la legislazione tributaria vive di norme proclamate come urgenti con il fine di far quadrare i conti pubblici.

Un esempio più recente, in epoca pre-Covid, è la stretta sul regime forfettario decisa con la legge di Bilancio 2020. Le nuove regole, infatti, sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio, senza il preavviso di 60 giorni richiesto dallo Statuto. In questo caso, parliamo di disposizioni relative a un regime fiscale opzionale per i titolari di partita Iva, regole che dovrebbero essere diramate con mesi d’anticipo per consentire un minimo di pianificazione ai cittadini.

Ai tempi del coronavirus, invece, la legislazione ha ulteriormente acuito il problema della decretazione d’urgenza in campo fiscale. Da inizio anno si contano infatti almeno quattro deroghe espresse: tre sono state inserite nei decreti Cura Italia (DI 18/2020) e Rilancio (Dl 34/2020) e la quarta nel decreto legislativo n. 49/2020, che recepisce la direttiva UE sulle liti fiscali.

Nei primi tre casi, a discostarsi dallo Statuto sono i termini di accertamento e notifica degli atti: proprio quei termini che hanno dato vita a tante polemiche dopo la norma originaria che concedeva al Fisco due anni in più per i controlli sugli anni d’imposta che normalmente sarebbero scaduti a fine 2020. La norma è stata poi modificata in conversione e alla fine il decreto Rilancio ha previsto una doppia deadline: entro il 2020 per l’emissione dell’atto ed entro il 2021 per la notifica al contribuente.

L’ultima eccezione, come anticipato, è stata inserita nel decreto legislativo n. 49/2020, che recepisce la direttiva UE sulle liti fiscali: il raddoppio dei termini di accertamento per l’esecuzione delle decisioni adottate nelle procedure amichevoli o di risoluzione.

“Nel tempo, ha prevalso un’ipertrofia legislativa, incerta e contraddittoria che, a dispetto dei principi contenuti nello Statuto, ha perpetuato un sistema impositivo poco gestibile ed eccessivamente oneroso – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Eppure, la prospettiva per rilanciare lo Statuto potrebbe essere la riforma fiscale di cui si è ricominciato a parlare nelle ultime settimane, dopo che la delega fiscale della scorsa legislatura ha partorito le modifiche, non certo di sistema, dell’abuso del diritto e degli interpelli inserite nel corpo della legge 212/2000. La nuova riforma potrebbe essere l’occasione per elevare a disposizioni di rango costituzionale i principi generali in tema di produzione normativa in materia tributaria contenuti nei primi articoli dello Statuto”.

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