Gli studi di settore subiranno un profondo restyling, mutando completamente forma e, in parte, la relativa funzione. Le novità, che dovrebbero trovare applicazione per la prima volta con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (primo periodo di imposta), sono state presentate alla Commissione degli Esperti – formata dai rappresentanti delle imprese, dei professionisti e dell’Agenzia delle Entrate – nel corso della riunione tenuta presso la sede della SOSE il 7 settembre scorso.
Il percorso di adeguamento/modifica dello strumento sarà oggetto di confronto e di condivisione con le diverse categorie rappresentanti le imprese ed i professionisti. La condivisione sarà effettuata in seno alla Commissione degli Esperti con la possibilità di esprimere pareri non vincolanti. Tuttavia, la suddetta fase di confronto sarà fondamentale al fine della “costruzione” di uno strumento affidabile in grado di garantire e rafforzare la “compliance” che il legislatore ha inteso assicurare con la previsione di specifiche disposizioni sin dall’entrata in vigore legge di Stabilità del 2015 (cfr art. 1, comma 634).

L’evoluzione degli studi di settore si sostanzia in un radicale cambiamento del predetto strumento, che non potrà più essere utilizzato direttamente – come in passato – quale mezzo di accertamento avente fine presuntivo. E’ stato quindi preso atto, definitivamente, dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha sancito che il mancato raggiungimento della soglia di congruità dei ricavi o dei compensi non è di per sé sufficiente per legittimare la rettifica del reddito dichiarato. E’ necessario, al fine di legittimare l’azione di accertamento, che il mancato raggiungimento della soglia di congruità sia “accompagnato” da ulteriori elementi a fondamento della rettifica del reddito.

L’introduzione del nuovo indicatore di affidabilità
Il “nuovo” software, che sarà applicato in luogo di Ge.Ri.Co, non consentirà più, come nel passato, la determinazione di un ammontare dei ricavi o dei compensi congrui. È previsto un risultato che sarà espresso tramite un indicatore di affidabilità i cui valori sono compresi tra uno e dieci. I valori più elevati esprimeranno la maggiore affidabilità del contribuente nei rapporti con il Fisco.
Allo stato attuale, in mancanza delle relative disposizioni normative, non ancora approvate e che, si presume, saranno incluse nella prossima legge di Stabilità, non è nota la relazione che potrà intercorrere tra i diversi valori che assumerà il predetto indicatore e l’attività di accertamento.

Presumibilmente, più elevato sarà il valore del predetto indicatore e più “virtuoso” sarà considerato il contribuente, con minori probabilità di essere sottoposto ad un’attività di accertamento fiscale. Le metodologie di accertamento dovrebbero, però, essere quelle ordinarie e disciplinate dal D.P.R. n. 600/1973.
Di converso, un valore di affidabilità insufficiente potrebbe aumentare le possibilità di accertamento, con l’inclusione del contribuente, ad esempio, in una lista selettiva. Trattandosi di un “nuovo sistema” finalizzato a favorire la “compliance”, deve ragionevolmente ritenersi che il raggiungimento di un valore di “scarsa” affidabilità non sia in grado di legittimare autonomamente la maggiore pretesa impositiva dell’Agenzia delle Entrate.
Analogamente a quanto affermato dal giudice di legittimità per gli studi di settore, deve ragionevolmente ritenersi che l’indicatore possa essere correttamente utilizzato per effettuare una valutazione del contribuente unitamente ad altri elementi comunque a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Ad esempio, il raggiungimento di un livello di affidabilità (dell’indicatore) modesto, unitamente alla manifestazione di una capacità di spesa elevata nel corso del periodo di imposta (avendo il contribuente effettuato numerosi investimenti), non giustificata da un ammontare di reddito elevato, potrebbero rendere legittima l’attività di accertamento del locale ufficio delle Entrate.
Il nuovo “sistema” è radicalmente diverso e sono previste numerose novità. Oltre all’introduzione del nuovo indicatore di affidabilità, la nuova “funzione” effettuerà, contestualmente, la stima dei ricavi e dei compensi, del valore aggiunto e del reddito. Il risultato sarà fondato non solo sui dati relativi al periodo di imposta, ma sui dati aventi ad oggetto otto annualità. Tale circostanza non renderà più necessari gli interventi di “manutenzione”, con l’introduzione e la revisione di specifici correttivi anti crisi. Infatti, sarà in grado di determinare, autonomamente, gli effetti di un’eventuale crisi, “intercettando” l’andamento ciclico. Sono inoltre previste la semplificazione e la modifica dei cluster, con l’utilizzazione dei modelli organizzativi (il cui numero è inferiore ai cluster). L’applicazione della funzione di regressione sarà effettuata senza l’associazione della posizione del contribuente al singolo cluster. In pratica, non ci sarà più una regressione per ogni cluster, ma un’unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai clsuter è una delle variabili esplicative indipendenti. Infine, il numero dei dati richiesti al contribuente sarà sensibilmente inferiore, con evidenti benefici in termini di semplificazioni.

Il “regime premiale”
Sarà prevista la possibilità di accedere ad un “regime premiale” qualora il modello dia luogo alla determinazione/stima di un indicatore di affidabilità elevato.
Al fine di conoscere quali saranno i vantaggi corrispondenti ad elevati livelli del predetto indicatore sarà necessario attendere la completa approvazione delle disposizioni. Presumibilmente, sarà possibile beneficiare: della riduzione di un anno dei termini di accertamento; dell’esclusione dagli adempimenti fiscali più onerosi; dell’ottenimento di rimborsi fiscali più veloci.
Il “nuovo sistema” dovrebbe trovare applicazione anche per i professionisti, che, diversamente dal passato, beneficerebbero, come previsto per le imprese, del predetto “regime premiale”.

Gli esercenti arti e professioni
Nel corso della riunione della Commissione è stato precisato che, allo stato attuale, il nuovo sistema dovrebbe riguardare tutti gli operatori economici, quindi sia gli esercenti attività di impresa sia i professionisti.
E’ necessario, però, considerare che il nuovo indicatore di affidabilità ed il relativo risultato (la maggiore o minore affidabilità) sono “condizionati” dall’applicazione di numerosi indici. I predetti indici potranno variare in funzione della tipologia di attività esercitata ed a seconda della tipologia di contribuente (impresa o professionista).

Nel corso delle riunioni che saranno tenute nei prossimi mesi con i rappresentanti delle categorie, saranno presi in esame i singoli indicatori ed il “nuovo sistema”. Saràpossibile sia l’introduzione di nuovi indicatori sia la modifica o l’abrogazione dei “vecchi” indici.
Il sistema prevede attualmente che il “peso” degli indicatori ai fini della determinazione del valore di affidabilità sia lo stesso. Non può escludersi, però, dopo l’analisi effettuata con le categorie, che il “peso” degli stessi, cioè la capacità di “condizionare” il livello affidabilità del contribuente, sia “graduato in funzione del singolo indicatore.

L’adeguamento nella dichiarazione dei redditi
Analogamente al meccanismo previsto per l’applicazione degli studi di settore, i contribuenti potranno modificare il risultato con un’operazione di “adeguamento”, elevando all’interno della dichiarazione il livello di affidabilità dell’indicatore.
La predetta operazione sarà possibile esclusivamente per gli indicatori i cui valori sono “influenzati” dall’ammontare dei ricavi e dei compensi. Diversamente, laddove l’incremento dei predetti valori (dei ricavi e dei compensi) non dovesse determinare una variazione del valore del singolo indicatore, l’operazione di adeguamento non sortirà ulteriori effetti sul nuovo indice di affidabilità. Ciò in quanto il predetto indice rappresenta il risultato o la sintesi finale dell’applicazione di diversi indicatori.

Ad esempio, l’indicazione spontanea all’interno della dichiarazione di maggiori ricavi (rispetto a quelli conseguiti) o di maggiori compensi (rispetto a quelli percepiti) non modifica l’analisi di “normalità” e, sotto questo profilo, l’ammontare dell’indice di normalità risulterà pressoché invariato. Conseguentemente, come ricordato, anche il grado di affidabilità del contribuente risulterà di fatto lo stesso.

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