La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato in data 29 marzo 2018 il Documento di ricerca “Le novità relative al super e all’iper ammortamento introdotte dalla legge di bilancio 2018”, nel quale vengono esaminati i tratti caratterizzanti delle due agevolazioni, con particolare riferimento alle recenti modifiche e novità.
La Legge di Bilancio 2018, infatti, con l’articolo 1, commi da 29 a 36, è intervenuta nuovamente sulla disciplina fiscale del super e iper ammortamento, apportando modifiche alle precedenti disposizioni, oltre ad estenderne l’ambito temporale di utilizzo. Anche a seguito degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, restano comunque ancora numerosi punti aperti.

Le citate agevolazioni consentono alle imprese, le quali investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di godere di un ammortamento maggiorato ai fini fiscali, favorendo in tal modo gli investimenti da parte delle imprese e, in specie, quelli ad alto valore tecnologico, con lo scopo di attuare una trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Con riferimento al super ammortamento per i beni materiali, le principali modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 hanno riguardato, da un lato, la riduzione della percentuale di maggiorazione, dal 40% al 30% a partire dal 1° gennaio 2018, e, dall’altro, l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR.

Con riguardo all’iper ammortamento, e anche al super ammortamento relativo ai beni immateriali, senza dubbio una questione che fa sorgere innumerevoli problematiche applicative è quella legata alla documentazione necessaria per poter usufruire di dette agevolazioni. L’impresa è, infatti, tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A o B alla Legge di Bilancio 2017 e che essi risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Un primo problema riguarda la verifica delle caratteristiche tecniche dei beni. Come accennato, infatti, le agevolazioni competono soltanto in relazione all’acquisizione di beni conformi ai requisiti tecnici di cui ai citati Allegati A o B alla Legge di Bilancio 2017. Un esempio di beni materiali potrebbe essere rappresentato da robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot. Essi devono possedere specifiche caratteristiche, tra cui un’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, e un’interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva. Al fine di poter effettuare tali valutazioni sono, pertanto, necessarie competenze tecniche non sempre presenti all’interno di un’impresa.

Gli aspetti più critici riguardano, poi, quale debba essere nella pratica il contenuto vero e proprio della descritta documentazione o, ancora, come ci si debba comportare nel caso in cui ci si trovi ad aver effettuato investimenti agevolabili per beni entrati in funzione e interconnessi nel 2017, ma non si sia riuscito a soddisfare l’onere documentale entro il termine del 31 dicembre 2017.

Altro aspetto critico è rappresentato dal requisito dell’interconnessione. Anche in questo caso i problemi applicativi sono svariati; si pensi, ad esempio, ad un bene entrato in funzione in un periodo d’imposta ma interconnesso a partire dall’esercizio successivo. Per l’esercizio di entrata in funzione spetterà l’agevolazione del super ammortamento, mentre si potrà usufruire dell’iper ammortamento nell’anno di avvenuta interconnessione. In tal caso ci si dovrà domandare come procedere al ricalcolo dell’iper ammortamento una volta che il bene è stato interconnesso.

Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2018, viene espressamente prevista l’ipotesi della cessione anticipata dei beni oggetto di iper ammortamento prima che il relativo beneficio sia stato interamente fruito dall’impresa. In tal caso, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, ma devono essere rispettate precise condizioni. Così, per poter continuare a beneficiare dell’agevolazione, il bene sostitutivo dovrà possedere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito; inoltre sarà necessario produrre nuovamente la citata documentazione utile al fine di comprovare le caratteristiche tecniche richieste per legge del nuovo bene, oltre al requisito dell’interconnessione.

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