Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato in consultazione fino al 27 marzo 2020 le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Ogni interessato può trasmettere le proprie osservazioni fino a tale data alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.

La pubblicazione delle Norme, predisposte grazie all’attività del Gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” e al supporto di autorevoli esperti della materia, costituisce un importante passaggio per la preparazione tecnica degli iscritti all’albo e degli operatori del settore all’implementazione operativa della Riforma del Terzo settore.

Le Norme rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’auspicio, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti nel predetto Albo.

La Riforma del Terzo settore attribuisce ai professionisti un importante ruolo anche nell’ambito del controllo degli enti del Terzo settore. Tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati (articolo 10 del CTS) così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 117 del 2017 sono tenuti, infatti, a dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo. Il componente dell’organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 2397 del codice civile. Anche tutte le imprese sociali sono tenute a nominare un organo di controllo interno. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali. Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un elaborato specifico, che sarà oggetto di un futuro lavoro.

“Le Norme – spiega il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani -sono pensate per l’organo di controllo che non svolge l’attività di revisione legale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore. La definizione dell’attività di controllo offerta dalle Norme di comportamento è un’operazione sistematica di illustrazione del modus operandi che l’organo di controllo dovrebbe tenere per eseguire in modo razionale ed efficace la vigilanza sugli ETS, alla luce anche delle prassi professionali consolidate del collegio sindacale delle società non quotate, che sono state prese come punto di partenza e opportunamente adattate alle realtà di riferimento”.

“In questa prospettiva – aggiunge il Consigliere nazionale delegato alla materia, Maurizio Postal – le Norme di comportamento forniscono indicazioni su aspetti cruciali per lo svolgimento degli incarichi a partire dalla nomina, per arrivare al funzionamento, al rapporto con gli altri organi dell’ente e alla stesura della relazione annuale. È importante evidenziare che il documento contiene previsioni di carattere generale non tagliate su misura di alcuno specifico ETS. Per tale motivo le Norme nella concreta loro applicazione dovranno essere adattate alla realtà specifica di riferimento, tenendo in considerazione la dimensione economica dell’ente, la complessità delle attività poste in essere, nonché i rischi esistenti”.

 

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