III.c Imposte Dirette
Ai fini impositivi operiamo una macro-distinzione individuando:
1) I trust con beneficiari individuati di reddito, ossia trasparenti, dove i redditi sono imputati direttamente al beneficiario come redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44 c. 1 lett. g) sexies del Tuir;

2) I trust senza beneficiari individuati di reddito, ossia opachi, i cui redditi sono imputati direttamente al trust. Il reddito “patrimonializzato” in capo al trust fa si che la sua successiva distribuzione ai beneficiari, rappresenti una movimentazione finanziaria fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte dirette (Circolare nr. 48/E del 2007 Agenzia delle Entrate);

3) Trust misti, ossia quei trust che prevedono che parte del reddito sia accantonata alimentando il trust fund, e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso la parte accantonata sarà tassata in capo al trust, quella di spettanza dei beneficiari individuati di reddito, in capo a questi ultimi. Nel caso in capo al trust vi siano taluni redditi di natura finanziaria, questi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Trust trasparenti
Ai sensi dell’art. 73 c. 2 del Tuir, il reddito dei beneficiari individuati del trust è imputato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita nell’atto costitutivo del trust ovvero in mancanza, in parti uguali.

Per beneficiario individuato di reddito si intende il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Contrariamente al principio di cassa, su cui si basa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica. Come per le società di persone, l’imputazione del reddito all’effettivo soggetto di imposta avviene in due fasi:
1) il reddito viene quantificato a livello di trust;
2) il reddito viene quindi imputato per trasparenza ai beneficiari, come già detto, a prescindere dall’effettiva percezione (Circ. 48E/2007A.E.).

La qualificazione del reddito imputato ai beneficiari dipende dal loro regime fiscale: se è impresa allora il reddito sarà di impresa; se sono persone fisiche o enti non commerciali ed enti non residenti, sarà reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 lett. g) sexies del Tuir introdotto dalla L. 296/2006.

Trust Opachi
Nei trust commerciali senza beneficiari individuati (opachi), il reddito viene tassato direttamente in capo ad essi con aliquota Ires al 27.5%.
I trust opachi non commerciali determinano il proprio reddito, secondo gli artt. da 143 a 150 del Tuir, e cioè con una tassazione delle varie categorie di reddito ex art. 8 Tuir .
Sui dividendi, il trust non commerciale, al pari degli altri enti non commerciali, per effetto dell’articolo 4, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 è stato tassato, fino all’esercizio in corso al 31.12.2013 sul 5% del reddito, con esclusione del 95%, parificandolo così al trattamento fiscale riservato ai dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali, ai sensi dell’art. 89, comma 2, del Tuir. Questo regime di tassazione per i trust ed enti non commerciali, era stato introdotto da una norma che doveva essere transitoria, in attesa che, in osservanza della Legge delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale nr. 80/2003, gli enti non commerciali, venissero inseriti tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, IRE, in sostituzione dell’Irpef.

IV. Modifiche al regime di tassazione dei dividendi percepiti dai trust non commerciali

Il sistema visto sopra, di tassazione degli utili percepiti dai trust non commerciali, è stato sensibilmente modificato dall’articolo 1 commi 655 e 656 della Legge di stabilità nr. 190/2014.
Viene infatti ora previsto dal comma 655, che: all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «anche nell’esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 22,26 per cento».

Dopo un decennio si assiste dunque ad una revisione della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti (e trust) non commerciali; la percentuale imponibile ai fini IRES passa dal 5% al 77,74%, con l’obiettivo perseguito di equiparare l’imposizione sui dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche ( Relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Stabilità per il 2015). Dunque l’equiparazione e il calcolo della percentuale imponibile 77,74%, viene effettuato tenendo conto della tassazione dei dividendi percepiti da una persona fisica con partecipazione qualificata ed aliquota Irpef massima del 43%.
Ipotizzando un utile lordo di una società di capitali, pari a 100, l’imponibile per la persona fisica sarà 49,72 e applicando l’aliquota Irpef del 43% otterremo una imposizione in termini percentuali pari al 21,38%.

Con riferimento al trust, si verificheranno due situazioni differenti a seconda che il trust sia opaco ovvero trasparente:
nel caso di trust opaco, applicando all’imponibile del dividendo percepito dal trust non commerciale, pari a 77,74, l’aliquota Ires del 27,5%, si ottiene l’imposta che è pari al 21,38%, esattamente identica a quella applicabile a tutti gli enti non commerciali, rispetto al previgente 1,375% (ottenuto da 5 X 27,5%);
nel caso di trust trasparente, l’incremento di tassazione risulta più penalizzante: ipotizzando sempre un utile pari a 100, e un beneficiario individuato di reddito con aliquota Irpef sempre al 43%, la tassazione del dividendo sarà pari al 43% di 77,74 e cioè il 33,43%, ben oltre il 21,38 in capo al trust opaco ed alla persona fisica che percepisce dividendi da società di capitali.

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