Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì 17 luglio la versione definitiva del Decreto legislativo avente ad oggetto la fatturazione elettronica. Il provvedimento ha come finalità principali l’incentivo all’utilizzo di tale strumento e la semplificazione del sistema tributario. Ora il provvedimento dovrà attendere il parere definitivo delle Camere che dovrà arrivare nei prossimi giorni.+
La prima parte del decreto prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche”.
I vantaggi fiscali e quindi l’incentivazione all’abbandono della carta sono disciplinati dal successivo comma 3 dell’art. 1 del Decreto, che però individua un ulteriore adempimento: in particolare si prevede che “Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni”, effettuata anche per il tramite del Sistema di Interscambio (di cui alla L. n. 244/2007). Ulteriori benefici sono riconosciuti ai contribuenti che trasmetteranno telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi percepiti (art. 2 dello schema di decreto). In realtà, la versione originaria (sopra indicata) dell’art. 3 è stata modificata ed ora si richiede la trasmissione telematica non delle fatture ma dei dati ivi contenuti. Pertanto anche i contribuenti che riceveranno dai propri fornitori fatture analogiche (cartacee) potranno fruire delle semplificazioni previste dal decreto trasmettendo al Fisco, come ricordato, non le fatture elettroniche ma i relativi dati. In buona sostanza il sistema diviene più accessibile a tutti i soggetti.

La trasmissione telematica dei corrispettivi
I contribuenti che effettuano le operazioni relative ad un’attività di commercio al minuto (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) possono scegliere la memorizzazione elettronica dei corrispettivi giornalieri e la trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
La scelta è però vincolante per un periodo minimo di cinque anni. La nuova opportunità è facoltativa, ma potrà essere adottata con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
La normativa non è ancora completa in quanto con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le disposizioni di attuazione.

I contribuenti potranno beneficiare di una serie di semplificazioni: in primis, saranno esonerati dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi; inoltre la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiranno l’emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. Non sarà obbligatoria neppure l’emissione della fattura. L’unico caso in cui tale documento dovrà essere emesso riguarda l’eventuale richiesta a cura del cliente (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972).

I vantaggi della fatturazione elettronica facoltativa
Se il contribuente emette le fatture in formato elettronico e conserva in formato digitale le fatture ricevute provenienti dai propri fornitori non ha alcun vantaggio fiscale se non trasmette questi documenti o i relativi dati all’Agenzia delle Entrate. Pertanto fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi dati sono adempimenti che si pongono su piani ben distinti.
La trasmissione dei documenti (o dei dati ivi contenuti) all’Agenzia delle Entrate non sarà obbligatoria. La scelta è libera. La scelta vincolerà il contribuente per un quinquennio (lo stesso anno ed i quattro successivi). La nuova opportunità entrerà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Il primo beneficio riguarderà l’esonero dall’obbligo di trasmissione del c.d. spesometro. La semplificazione è condizionata dalla materiale trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle fatture o dei dati ivi contenuti.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’esonero della comunicazione della presentazione dell’elenco Intrastat per gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario. Non dovrà essere inviata neppure la comunicazione delle operazioni con soggetti black list.
Il vantaggio più significativo è rappresentato dalla riduzione dei tempi di rimborso dell’Iva che potranno essere erogati, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Il rimborso potrà essere richiesto ed erogato anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, il termine di decadenza per esercitare il potere di accertamento si riduce di un anno.
In sede di approvazione definitiva del decreto sono stati aggiunti altri due benefici. In particolare è stato previsto l’esonero dalla comunicazione dei contratti di leasing e di quelli di locazione finanziaria; ed ancora, l’esonero dalla comunicazione degli acquisti di beni effettuati presso operatori stabiliti nella Repubblica di San Marino.
Non sono state accolte dal Governo le indicazioni formulate dalle Commissioni circa l’eliminazione dei meccanismi dello split payment e dell’inversione contabile.

La “riduzione” degli obblighi contabili
L’Agenzia delle Entrate metterà in piedi, in futuro, un servizio di tenuta della contabilità per i soggetti di minori dimensioni. La previsione della novità è subordinata all’osservanza di una serie di adempimenti.L’art. 4 prevede che: “Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni, l’Agenzia delle Entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva …”. In tale ipotesi il contribuente non sarà più tenuto ad effettuare la registrazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse così come previsto dagli articoli 23 e 25 del Decreto Iva.

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