Nell’ambito dello schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, in consultazione fino allo scorso 9 giugno, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dedicato uno specifico approfondimento agli adempimenti degli Ordini professionali, anche alla luce delle semplificazioni ventilate dalla cd. legge Madia in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. L’art. 7 della legge 124/2015, in particolare, delegava il Governo all’adozione di disposizioni integrative e correttive della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, elencando una serie di principi e criteri direttivi, tra i quali si evidenziano, in quanto di precipuo interesse per gli Ordini professionali:

  1. la ridefinizione e la precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
  2. la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini della differenziazione per settori e dimensioni;
  3. la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega è stato emanato il recentissimo D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 132 dell’8 giugno 2016).
Tra le semplificazioni deve valutarsi senz’altro con favore l’esclusione dell’obbligo di pubblicazione dei dati (tra cui anche quelli reddituali e patrimoniali) per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, laddove tali incarichi/cariche siano attribuiti a titolo gratuito; così come la soppressione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, accorpato nel Piano Anticorruzione.
Al netto di alcune altre previsioni di rilievo per gli Ordini professionali, peraltro, il D.Lgs. 97/2016 ha a sua volta delegato l’individuazione di ulteriori semplificazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione all’ANAC, che dovrà provvedervi attraverso gli strumenti delle determine e dell’aggiornamento del PNA.
E, con riferimento a quest’ultimo, emerge una ulteriore criticità dell’impianto descritto, in quanto lo schema di PNA 2016 si limita ad attuare solo alcune delle semplificazioni previste dal legislatore. Né giova l’evidente disallineamento temporale tra lo schema di PNA, in consultazione fino al 9 giugno 2016, e il Decreto di semplificazione, pubblicato in Gazzetta il giorno precedente, che ha reso ancora più complessa la comprensione del novellato sistema degli adempimenti.
Ad ogni modo, nell’ambito della sezione dello schema di PNA dedicata agli Ordini professionali, l’ANAC ha già affrontato e risolto alcune delle questioni rivelatesi particolarmente “spinose” in fase di predisposizione delle misure obbligatorie.
In primo luogo, l’attenzione si è soffermata sulla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) che, come noto, deve essere individuato dall’organo di indirizzo politico tra i dirigenti amministrativi in servizio; in molti Ordini, infatti, mancano dirigenti amministrativi di ruolo in organico. Al fine di consentire la risoluzione del problema, il PNA 2016 indica alcune soluzioni alternative, precisando che:

  • l’RPC non può essere un soggetto esterno all’ente (indicazione, peraltro, di segno opposto a quella contenuta nella precedente determinazione ANAC n. 12/2015 al § 4.2);
  • l’RPC può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità;
  • in ogni caso l’RPC non può essere un soggetto con mansioni meramente operative;
  • in via residuale e con atto motivato, l’RPC può coincidere con un consigliere eletto dall’ente, purché privo di deleghe gestionali;
  • sono sempre escluse le figure del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere dell’Ordine.

Altro tema affrontato dall’ANAC riguarda la predisposizione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) negli Ordini di dimensioni limitate e con un numero ridotto di personale. Sul punto, a fini di semplificazione ed accogliendo una proposta caldeggiata proprio dal CNDCEC, il Piano 2016 ammette che gli Ordini di dimensioni minori, purché appartenenti ad aree territorialmente limitrofe ed alla medesima categoria professionale, possano stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90 ed aggregarsi ai fini della redazione del PTPC. In ogni caso, ciascun Ordine, attese le specifiche esigenze e caratteristiche, dovrà adottare il proprio distinto PTPC, ferma restando la possibilità di condividere alcune parti del documento, quali quelle inerenti al contesto esterno di riferimento e, per processi analoghi, anche al contesto interno (limitatamente alla mappatura dei processi a rischio corruzione), mentre l’individuazione delle misure di prevenzione dovrà essere necessariamente “personalizzata”. Con riferimento alle parti condivise, il PNA 2016 individua tre macro-aree di rischio specifiche negli Ordini professionali, indicando per ciascuna di esse i processi a rischio, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione: formazione professionale continua; rilascio di pareri di congruità (ove, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali, tale attività sia svolta dagli Ordini); indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi specifici.
Pare evidente che le indicazioni del PNA dovranno essere contestualizzate nei PTPC dei singoli Ordini professionali in base alle peculiarità di ciascuna professione; peraltro, al fine di facilitare l’adozione del Piano triennale, i Consigli Nazionali potranno predisporre e diffonderne alcuni contenuti-tipo.
Restano invece inattuate le altre misure di semplificazione e, in particolare, quelle inerenti allo snellimento degli obblighi di pubblicazione. In tal senso, la sopravvenuta pubblicazione del D.Lgs. 97/2016 ha reso insufficienti le pur condivisibili previsioni dello schema di PNA 2016 sopra descritte. Queste ultime, alla luce dell’ampia delega rilasciata dal Legislatore all’ANAC, necessitano di essere ampliate e specificamente declinate, al fine di consentire un concreto e non più differibile alleggerimento dell’impianto anticorruzione attualmente vigente.

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