Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti come Onlus potranno modificare i propri statuti, adeguandoli alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020. Infatti, con la conversione in legge del D.L. 125/2020, inserendo nell’art. 1 il comma 4-novies, è stato posticipato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale poter aggiornare gli statuti al Codice del Terzo settore fruendo delle maggioranze “semplificate” proprie dell’assemblea in seduta ordinaria.

La medesima scadenza è stata prevista dal successivo comma 4-decies anche per gli adeguamenti statutari delle Imprese sociali.

Sulla decorrenza del termine per adeguare gli statuti il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si era già espresso con la Circolare 31.5.2019 n. 13 sottolineando come la previsione dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/17 abbia attributo ad APS, ODV ed enti riconosciuti come Onlus, qualora già iscritti nei rispettivi registri, la possibilità di procedere all’adeguamento in questione fruendo del regime cd. “alleggerito”, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili (o per introdurre clausole che escludessero l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria). Pertanto, entro la data del 3.8.2019 (ora 31.3.2021), gli enti menzionati potevano adempiere a quanto richiesto dal Codice del Terzo settore rispettando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

A ulteriore conferma lo stesso ministero (nota 22.10.2020 n. 10980) aveva ribadito che la scadenza in oggetto si doveva riferire esclusivamente alla tipologia di assemblea da convocare e ai relativi quorum (costitutivi e deliberativi).

Infatti, nella nota si specifica che qualora “le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”; qualora, invece, si vada oltre il mese di ottobre 2020 o si intenda aggiornare completamente la carta statutaria anche oltre le modifiche necessarie ad adeguarla al CTS, sarà necessario il raggiungimento dei quorum previsti dal vigente statuto per le modifiche statutarie (lo stesso dovrà valere per le “modalità” ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari).

Alessandro Lombardi, direttore del MLPS, pochi giorni prima della scadenza di ottobre 2020 aveva rassicurato enti e associazioni dichiarando che “la scadenza del 31 ottobre c’è, ma riguarda soltanto la possibilità di fare quell’operazione in modo semplificato. Chi non ce la farà potrà ancora farlo seguendo le procedure ordinarie. E il tempo c’è: diciamo ancora otto mesi […] Si tratta del termine entro cui gli enti possono modificare i loro statuti utilizzando la modalità alleggerita, cioè in pratica con l’approvazione di una maggioranza semplice, prevista dalla riforma proprio per facilitarli. Dopodiché potranno ancora farlo, utilizzando gli strumenti ordinari che in questi casi si utilizzano per modificare uno statuto. Cioè di norma l’approvazione in assemblea con maggioranza qualificata […] C’è tempo fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro unico, il cui inizio è attualmente fissato per la fine del giugno prossimo. L’importante è che ci si faccia trovare in regola per allora”.

In merito poi alla forma dell’atto, un dubbio poteva sorgere con riferimento alle associazioni non riconosciute che, però, presentano lo statuto redatto in forma di atto pubblico. In tal caso, si reputa importante verificare che l’ente non sia effettivamente soggetto a particolari disposizioni di legge che prevedono l’obbligatorietà di dotarsi di uno statuto in forma di atto pubblico, ma che questo si sia dotato dell’atto notarile per mera volontà degli associati.

Nell’atto di indirizzo n. 10980/2020 il MLPS, richiamando il principio di libertà della forma degli atti ex artt. 1325 e 1350, sottolinea come in mancanza d’una espressa previsione di legge in tal senso (es. associazione con personalità giuridica di diritto privato), “non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico […] possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata”. Concludendo, quindi, lo statuto delle associazioni non riconosciute redatto per atto pubblico potrà essere adeguato al CTS anche mediante una semplice scrittura privata, registrata o con firme autenticate.

 

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