Il settore dei subappalti pubblici, insieme ad una parte del settore della cessione dei carburanti, fa da capofila all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica nelle operazioni fra privati, misura introdotta dalla Legge di bilancio 2018 al fine di combattere l’evasione fiscale e promuovere la razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi di fatturazione.
Dal 1° luglio 2018 è infatti scattato l’anticipo dell’obbligo per tali tipologie di settori, 6 mesi prima rispetto a quello generalizzato per tutte le altre operazioni fra privati che decorrerà dal 1° gennaio 2019.
Ricordiamo infatti che il D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha posticipato al 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato al 1° luglio 2018 la decorrenza per le altre cessioni di carburanti e per il settore dei subappalti.
Il nuovo Documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei commercialisti, titolato “La fatturazione elettronica nel settore dei subappalti” fornisce un excursus della disciplina che riguarda la fatturazione delle operazioni nell’ambito degli appalti che coinvolgono le Pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità operative della digitalizzazione del processo di fatturazione, alla luce del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757 e delle prime indicazioni operative fornite dalla stessa nei propri documenti di prassi.
Anzitutto l’obbligo di cui trattasi nasce dall’art. 1 comma 916, lett. b) della L. 205/2017, il quale stabilisce che le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica dal 1° luglio 2018 dovranno essere fatturate secondo lo standard previsto per la fatturazione verso la Pubblica amministrazione, ossia mediante emissione di un file XML da trasmette al Sistema di interscambio, il quale provvederà al recapito del documento al soggetto destinatario.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 fornisce le primissime indicazioni pratiche con riguardo all’ambito di applicazione della fatturazione elettronica nei subappalti pubblici. In esso si precisa che il nuovo obbligo trova applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge: sono stati ritenuti, dunque, esclusi dal nuovo obbligo di fatturazione tutti coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante, né viene imposto l’obbligo di indicare i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e/o CUP (Codice Unico di Progetto) riguardanti la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. In realtà, ai sensi del citato art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi. Ne consegue che l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’anticipo al 1° luglio scorso del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla circolare in commento: si tratta, in particolare, del caso in cui i soggetti forniscono beni all’appaltatore “senza sapere quale utilizzo egli ne farà”, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico e in parte in una fornitura privata.
Altra importante questione affrontata nel documento è quella relativa alla definizione di “amministrazione pubblica” committente e all’identificazione dei contratti pubblici nell’ambito dei quali deve operare la fatturazione elettronica anche nei rapporti “a valle” tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente: le pubbliche amministrazioni vanno identificate nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettroniche, escludendo dall’ambito soggettivo di applicazione, dunque, i rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici. Sempre con riguardo ai soggetti interessati dall’anticipo, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica, in ogni caso, non si estende nei rapporti interni tra Consorzio e imprese consorziate, i quali, nella generalità dei casi, non si configurano comunque come subappalti o ipotesi affini.
Di fondamentale importanza è l’indicazione dei codici CIG (Codice identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che la legge di bilancio rende obbligatori nelle fatture elettroniche comprovanti operazioni rese nel settore dei subappalti pubblici., ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
Il Documento, in chiusura, passa in rassegna i punti salienti riguardanti le modalità operative della fattura elettronica, tra cui si segnala:
- l’indicazione obbligatoria del Codice Destinatario, indispensabile per il recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio;
- la funzionalità web “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura”, che consente a ciascun soggetto passivo IVA di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta cessionario/committente;
- il servizio di generazione di un QR code contenente i dati identificativi del soggetto passivo IVA, ideato dall’Agenzia al fine di agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti, nonché per rendere più sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita IVA;
- l’attribuzione ad un intermediario della possibilità di trasmettere e ricevere fatture elettroniche per conto del cliente senza necessità di comunicazione della delega, nonché di consultare e conservare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema, mediante conferimento di delega firmata e comunicata all’Agenzia.
In conclusione, vengono descritte le sanzioni applicabili in caso di errore nell’emissione delle fatture non conforme alle regole dettate daL Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico si considerano non emesse, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, pertanto al cedente si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, mentre il cessionario o il committente possono essere sanzionati ai sensi del comma 8, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, tranne l’ipotesi in cui provvedano a regolarizzare la violazione. L’Agenzia nella Circolare 13/E/2018, tuttavia, mitiga la portata della disciplina sanzionatoria prevedendo che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, verranno tollerati errori commessi negli invii tali da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.
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