Il Documento di ricerca “Le novità della V Direttiva antiriciclaggio” del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti approfondisce le principali modifiche apportate dalla V Direttiva antiriciclaggio alla Direttiva Ue 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le principali novità riguardano preliminarmente l’ampliamento dell’ambito applicativo, in considerazione della mancanza, nella Direttiva previgente, di disposizioni in materia di individuazione delle operazioni sospette sui fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo relativamente a una serie di operazioni e attività quali: le operazioni in valuta virtuale, i servizi di portafoglio digitale, le attività di commercio di opere d’arte, le attività di conservazione o commercio di opere d’arte effettuate da porti franchi, quando il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10 000 euro.
Con riguardo alle prime due categorie, la V Direttiva ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai soggetti individuati tra i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e valute aventi corso legale (exchanger) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet); con riguardo invece al mercato dell’arte, l’inclusione tra i soggetti obbligati ha riguardato le persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse.
La V Direttiva interviene anche nell’ambito delle consulenze in materia fiscale, modificando la lett. a) dell’art. 2, par. 1, punto 3 della IV Direttiva, che prevede tra i soggetti obbligati i revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, includendovi, oltre a questi ultimi “qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale”.
La nuova Direttiva ha riguardato anche il settore immobiliare estendendo l’ambito applicativo agli agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.
Una delle principali novità apportate al fine di potenziare, attraverso l’imposizione di maggiori obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l’Unione europea, ha riguardato inoltre il regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche prevedendo che le informazioni sulla titolarità effettiva di queste ultime debbano essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela, anche al pubblico; con riguardo invece alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust o di istituti giuridici affini è ora previsto che queste siano accessibili oltre che alle autorità competenti e FIU e ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela, anche a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse o che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine, che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico.
La V Direttiva antiriciclaggio ha poi introdotto alcune novità per i trust e per i c.d. “istituti giuridici affini” relativamente all’obbligo comunicativo delle informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi, prevedendo espressamente che siano tenute a tale obbligo tutte le tipologie di trust (non essendo più prevista alcuna limitazione) nonché i c.d. “istituti giuridici affini”.
Ulteriori novità hanno riguardato anche le misure di adeguata verifica della clientela, relative all’identificazione del cliente e la verifica dell’identità mediante “mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti” nonché le misure di identificazione nei confronti di chi occupa una posizione dirigenziale di alto livello.
Infine, con riguardo alle misure di adeguata verifica rafforzata, al fine di armonizzare l’approccio dell’Unione Europea nei confronti dei Paesi terzi ad alto rischio, la V Direttiva ha introdotto l’art. 18-bis contenente l’elencazione di specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri dovranno includere nei rispettivi regimi nazionali, nonché un elenco di misure di mitigazione supplementare che gli Stati membri possono prescrivere.
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