di Michele de Tavonatti, Vicepresidente CNDCEC, e David Moro, Consigliere CNDCEC, delegati a Enti del terzo settore
Tra le misure introdotte dalla riforma dello Sport, accanto all’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), si ricorda l’abrogazione dell’art. 90, commi 17 e 18 della Legge 289/2002, sostituito come norma di riferimento nella predisposizione degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 28.2.2021 n. 36.
Nel RASD, istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito in forma telematica, devono essere iscritte tutte le associazioni (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), nonché gli ETS che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportive, nonché formative, didattiche, di preparazione e di assistenza alle attività sportive dilettantistiche e che operano nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal Coni.
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica delle ASD/SSD, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, ivi compresa l’applicazione delle agevolazioni e l’accesso ai contributi riservati al comparto sportivo non professionistico.
Giusta la premessa, rispetto alla normativa previgente, ove il ruolo in questione era in capo al Coni che lo esercitava mediante il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, i circoli sportivi devono gestire un doppio livello di riconoscimento:
– “ai fini sportivi”, per effetto dell’affiliazione ad almeno una FSN/EPS/DSA riconosciute dal Coni;
– “effettiva natura dilettantistica”, mediante l’iscrizione al RASD.
La nuova norma, infatti, ha disposto che il RASD “sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro”, senza però prevederne l’estinzione.
Il Registro Coni permane operativo e ancora funzionante seppur con diversi compiti e, pertanto, la sua menzione degli statuti non pare rappresentare una condizione ostativa all’iscrizione nel RASD.
L’iscrizione al RASD e la predisposizione di uno statuto in conformità al dettato normativo di cui al D.Lgs. 36/2021 rappresentano quindi i requisiti formali per poter operare in veste di enti sportivo dilettantistico.
Ulteriore elemento da considerare nell’aggiornamento dei propri statuti da parte delle ASD/SSD ha riguardato l’attenzione al fatto che molte delle agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili applicate erano (e sono) legate a disposizioni che esulano dalle norme di “diritto sportivo”, essendo queste legate a disposizioni di carattere tributario, in primis contenute nel Tuir ovvero in leggi speciali (come a titolo esemplificato il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991). Pertanto, come sottolineato nel documento di Studio n. 29-2023/CTS, approvato dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Nazionale del Notariato in data 1.11.2023, “l’adeguamento degli statuti […] pone ulteriori questioni derivanti dalla stratificazione normativa che caratterizza tali enti. Occorre in via preliminare evidenziare come la riforma dell’ordinamento sportivo non sia riuscita a comporre le diverse normative applicabili alle SSD, distinguibili nelle seguenti differenti discipline: a) diritto comune (le disposizioni dettate in materia di società di capitali e di cooperative); b) diritto sportivo (le norme previste nella legislazione di settore e negli statuti e regolamenti federali); c) diritto tributario (le regole presenti nel nostro sistema fiscale e riguardanti le ASD e le SSD). Secondo i notai, infatti, il mancato recepimento negli statuti delle clausole di cui al comma 8 dell’art. 148 del Tuir, così come la possibilità per le SSD di prevedere nei propri statuti la c.d. lucratività attenuata (rappresentata dalla facoltà concessa alle stessa da parte dell’art. 8, commi 3 e 4-bis del D.Lgs. 36/2021 di optare per una parziale distribuzione degli utili tra i soci) avrebbe la conseguenza di rendere inapplicabile la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3 del Tuir (e 4, comma 4 del DPR 633/72), nonché del regime di cui alla Legge 398/1991 per effetto del mancato rispetto l’assoluta esclusione dello scopo di lucro soggettivo all’interno dello statuto sociale.
Da quanto sopra risulta evidente che per le ASD la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati loro da associati e tesserati dovrà necessariamente essere subordinata all’integrale inclusione nei propri statuti delle clausole di cui agli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72, non essendo sufficiente il mero adeguamento degli stessi a quanto richiesto dal D.Lgs. 36/2021. Analogo discorso, anche se più delicato in quanto si dovrà tener conto della natura societaria dell’ente, è rappresentato dalle SSD, per le quali si devono appunto recepire le clausole di cui sopra seppur nel rispetto delle disposizioni civilistiche. La questione si complica ulteriormente per gli ETS che abbiano scelto di svolgere anche attività sportive e per l’esercizio delle quali abbiano richiesto, accanto all’iscrizione al RUNTS, l’ulteriore iscrizione al RASD. Per tali enti, infatti, l’ufficio del RASD dovrà considerare che le fonti di rango primario sono rappresentate dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.Lgs. 112/2017 (in caso di Impresa sociale) e, limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata, dal D.Lgs. 36/2021 (rappresentando quest’ultimo fonte di rango secondario in tutti gli altri ambiti).
Scaduto quindi il termine del 30 giugno 2024, previsto per l’adeguamento degli statuti in esenzione dall’imposta di registro, le ASD/SSD si stanno ora misurando con i rilievi mossi dagli uffici del RASD circa la presunta non conformità degli stessi ai dettami previsti dal D.Lgs. 36/2021.
Concludendo, sarà di fondamentale importanza che il Registro, nell’affrontare tale attività, abbia la consapevolezza della necessaria interpretazione sistematica delle disposizioni proprie del “diritto sportivo”, “diritto comune” e “diritto tributario”, in assenza della quale non sarà possibile per gli enti sportivi dilettantistici redigere degli statuti che rendano possibile l’applicazione delle specifiche agevolazioni di settore.
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