Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio nazionale e Fondazione nazionale Ricerca. Il lavoro – che rientra nell’ambito dell’attività dell’area “Fiscalità”, alla quale è delegato il Consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, e della Commissione di studio “Imposte dirette”, presieduta da Stefano Poeta – è stato realizzato da Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta e Franco Vernassa.

Gli articoli 61 e 96 del TUIR trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari che hanno subito numerose variazioni nel tempo. L’ultimo aggiornamento dell’art. 96, che ha comportato la revisione complessiva del regime, deriva dal recepimento della Direttiva ATAD 1 (2016/1164) con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 pe gli esercizi solari). La norma ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Oltre alle modifiche dell’art. 96, ci sono anche le novità, a partire dai bilanci 2016, introdotte dal Codice civile (d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139) con la conseguente variazione dei principi contabili OIC.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, è stata introdotta la “derivazione rafforzata” con l’art. 83 TUIR (prima tramite l’art. 13-bis del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con la l. 27 febbraio 2017 n. 19, poi con l’art. 8 del d.l. 21 giugno 2022 n. 73 convertito con la l. 4 agosto 2022 n. 122 e da ultimo con l’art. 1, commi 273-275 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).

Nella versione attuale (1° marzo 2024) della derivazione rafforzata le imprese possono essere di fatto suddivise in tre categorie:

  1. soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
  2. soggetti (non IAS adopter) diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti anche soggetti “OIC adopter”;
  3. microimprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice.

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dall’art. 83, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di microimpresa (che non abbiano optato per la contabilità ordinaria), non trovi applicazione il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese anche laddove le stesse:

  • redigessero il bilancio in forma abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.), oppure
  • decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

La procedura non tiene conto dell’art. 6, comma 1, lett. d) della l. 111/2023, che tra i principi di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società prevede la “revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposte franchigie, fermo restando il contrasto all’erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali”.

 

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