L’irrogazione della censura, non determinando alcuna interruzione dell’attività professionale, non compromette la possibilità per il commercialista di assumere il ruolo di dominus.

Lo chiarisce il Consiglio nazionale della categoria nella informativa n. 62/2015, resasi necessaria dopo che diversi Ordini territoriali avevano chiesto di chiarire quale tipologia di sanzione disciplinare, che accerti il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e imponga il trasferimento presso altri dominus dei tirocinanti già presenti nel suo studio.

Il dubbio era sorto con l’approvazione, lo scorso maggio, del nuovo “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” in cui non è precisata la sanzione che determina l’impossibilità di svolgere la funzione di dominus.

Con l’informativa, il Consiglio nazionale torna a precisare – come già specificato nel “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti”, approvato ad ottobre 2010 – che solo il provvedimento di sospensione preclude all’iscritto di esercitare le funzioni di dominus, essendo temporaneamente impedita – al contrario che con la censura – tutta la sua attività professionale.

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