Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il Regolamento che disciplina il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso“.
Il regolamento – come comunicato nell’informativa n. 142 del 23 novembre 2023 – dovrà essere adottato dagli Ordini territoriali della categoria attraverso una specifica delibera per disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi richiederanno al Consiglio dell’Ordine il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
L’articolo 7 della L. 49/2023 prevede che nei rapporti professionali previsti dall’art. 2 della stessa legge, in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e ss. del Codice di procedura civile. e di cui all’art. 14 del D.lgs. 150/2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del Codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
In particolare, l’istanza ai fini del rilascio del parere di congruità potrà essere formulata dagli iscritti o dai loro eredi che abbiano maturato compensi nell’ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali anche in forma associata o societaria svolte in favore:
a) di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
b) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
Ad attribuire al Consiglio dell’Ordine il potere di adottare il parere di liquidazione/congruità è lo stesso ordinamento professionale (art. 12, comma 1, lett. i) in base al quale il parere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, da rilasciare nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi.
Anche la fase istruttoria del procedimento di rilascio del parere di liquidazione/congruità si qualifica come attività amministrativa tipicamente finalizzata all’emanazione del provvedimento finale, espressione diretta delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio dell’Ordine. Ne deriva che nessuna parte del procedimento di rilascio del parere o una fase di esso (ad es. l’attività istruttoria) può essere delegata all’esterno dell’Ordine.
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