Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, attraverso un’informativa agli Ordini territoriali della categoria, ha comunicato i criteri di equipollenza per l’aggiornamento biennale dei professionisti che risultano iscritti nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa.
Il d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 sulle “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” ha apportato importanti modifiche all’art. 356, comma 2 del d.lgs. 14/2019. Le nuove disposizioni, anche in considerazione del fattivo intervento dello stesso Consiglio Nazionale, prevedono non solo che l’obbligo formativo biennale dei commercialisti iscritti nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa passi da 40 a 18 ore, ma anche che gli Ordini professionali possano stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua.
Il Consiglio Nazionale, con l’obiettivo di rendere meno oneroso l’assolvimento degli obblighi formativi dei propri iscritti, già lo scorso ottobre aveva sottoposto al Ministero della Giustizia, organo vigilante a cui è demandata la tenuta dell’Elenco dei gestori, i propri criteri di equipollenza, che sono stati confermati delle nuove FAQ “Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, pubblicate dallo stesso Ministero lo scorso 26 febbraio. Per questo motivo, il Consiglio Nazionale ha stabilito definitivamente tali criteri, portandoli all’attenzione degli Ordini territoriali.
Si devono ritenere equipollenti e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi i corsi di formazione professionale che:
a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);
b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
“Uno degli obiettivi di questo Consiglio Nazionale è stato quello di rendere più sostenibile l’attività formativa degli iscritti al nostro Albo – ha spiegato il Presidente Elbano de Nuccio –. Partendo dal presupposto che l’aggiornamento è essenziale per poter acquisire quelle competenze tecniche distintive per l’esercizio dell’attività professionale, eravamo arrivati a una sovrapposizione di ore di formazione difficilmente gestibile. Per questo motivo, in sede di predisposizione delle disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa, abbiamo insistito sulla necessità non solo di ridurre il monte ore complessivo, ma anche di inserire dei criteri di equipollenza dei percorsi formativi. Il Ministero della Giustizia ha compreso questa necessità, accogliendo le nostre richieste e di questo non possiamo che dirci soddisfatti”.

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