In seguito della diffusione dell’informativa n. 80/2022 da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti, alcuni Ordini territoriali della categoria hanno chiesto chiarimenti in merito alla valutazione dell’obbligo formativo su base triennale in considerazione del venir meno dell’obbligo minimo annuale di 20 crediti formativi professionali (cfp) per gli anni 2020 e 2021. In particolare, è stato chiesto se può ritenersi assolto l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 anche dagli iscritti che abbiano conseguito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso del 2020.
Il Consiglio nazionale, attraverso la successiva l’informativa n. 97/2022, ha precisato che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo).
Eccezionalmente per il triennio in corso è dunque venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (almeno 7 cfp l’anno per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio). Ne consegue che l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche da coloro che abbiano acquisito 90 cfp tutti nel corso del 2020. Resta fermo l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.
Diversamente, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, il MEF, con il comunicato del 5 ottobre 2022, ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, non abroga il principio dell’annualità. Si legge nel comunicato che “il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti”.

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