Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014. Il documento era stato posto in pubblica consultazione lo scorso anno ed è ora disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei commercialisti  (www.commercialisti.it)

Revisionati nell’ambito dell’area di delega “Procedure concorsuali e risanamento di impresa” dei consiglieri nazionali dei commercialisti Andrea Foschi Sandro Santi, i Principi sono stati curati da AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi (limitandosi a quanto utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.

Riguardo al contenuto dei Nuovi Principi di attestazione, lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell’attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. Particolare attenzione viene infine riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle “utilità” esterne in relazione alle quali l’attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

I Nuovi Principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell’incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all’ampliamento, anche oltre i cinque anni, dell’orizzonte temporale del Piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall’attestatore.

Il lavoro è, infine, completato dalle attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter, 182-quinquies e 186-bis l.fall. e dalla cosiddetta attestazione di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola “fine” al processo di risanamento.

 

 

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