Nuovo affondo del Consiglio nazionale dei commercialisti sul decreto fiscale. Dopo la contrarietà espressa nei giorni scorsi, prima con una lettera inviata al ministro Padoan e poi con una dura presa di posizione formalizzata nel corso di una riunione tenutasi al Mef alla presenza del viceministro Casero, la categoria ha ribadito la sue richieste nel corso di un’audizione tenutasi oggi presso la Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, alla quale hanno partecipato il presidente nazionale, Gerardo Longobardi e il consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Luigi Mandolesi. “Condividiamo la necessità di contrastare il fenomeno dell’evasione e delle frodi nel settore dell’IVA”, ha detto Longobardi, “anche attraverso l’anticipazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma esprimiamo la nostra ferma e forte contrarietà all’introduzione dello spesometro trimestrale. Un obbligo del genere non è previsto in nessun Paese ad economia avanzata”. “Le esigenze di anticipazione dei controlli”, ha spiegato Longobardi, “sono già soddisfatte dal nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuarsi con cadenza trimestrale, che permetterà un riscontro più veloce della correttezza e della tempestività dei versamenti e delle compensazioni effettuate dai contribuenti, senza obbligare l’intera platea dei cinque milioni di soggetti titolari di partita IVA ad una comunicazione analitica, ogni trimestre, dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute che costituirebbe un obbligo oltremodo sovradimensionato rispetto alle pur legittime finalità di controllo e di contrasto all’evasione”.
Per il leader dei commercialisti, un obbligo di comunicazione analitica con periodicità così ravvicinata non è previsto da nessuno dei Paesi ad economia avanzata, comunitario e non, e contraddice sia le raccomandazioni fatte all’Italia da Fondo Monetario Internazionale e Ocse, sia quanto deciso dallo stesso Governo in sede di attuazione della delega fiscale, che ha previsto che lo spesometro trimestrale sia soltanto opzionale. “Senza dire”, ha continuato , “che l’aggravio degli adempimenti che derivano dallo spesometro trimestrale contraddice filosofia e finalità del tavolo sulle semplificazioni fiscali voluto dal MEF, al quale abbiamo fornito il nostro fattivo contributo negli ultimi due anni”. Proprio su quest’ultimo aspetto, il documento consegnato dai commercialisti in audizione chiede il “recepimento integrale del pacchetto di semplificazioni fiscali da tempo concordato al tavolo sulle semplificazioni, sul quale lo stesso Ministero si è detto più volte pubblicamente d’accordo nel corso degli ultimi mesi”.
I commercialisti chiedono dunque l’abolizione dello spesometro trimestrale o, in alternativa, che l’obbligo comunicativo sia previsto con una periodicità semestrale lasciando, in ogni caso, la possibilità, prevista con l’attuale spesometro annuale, di effettuare la comunicazione in forma semplificata, aggregando i dati delle operazioni per singolo cliente/fornitore. I commercialisti propongono anche di estendere indistintamente a tutti i soggetti obbligati allo spesometro, le premialità oggi previste per chi esercita l’opzione prevista dalla delega.
“Assolutamente necessario”, inoltre, è per Longobardi “un intervento di drastica riduzione del regime sanzionatorio introdotto”. “In particolare”, ha affermato, “per quanto concerne la comunicazione dei dati delle fatture proponiamo di eliminare la sanzione di 25 euro (con un massimo di 25.000 euro) commisurata alla singola fattura i cui dati siano stati omessi o erroneamente trasmessi, sostituendola con la sanzione unica da euro 500 a euro 1.000 nei casi di omessa trasmissione della comunicazione o di sua incompleta, inesatta o irregolare compilazione, analogamente a quanto previsto per le violazioni relative ai modelli INTRASTAT, prevedendo peraltro la riduzione alla metà della predetta sanzione nel caso in cui la comunicazione sia regolarmente effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni, fermi restando gli ulteriori benefici in termini sanzionatori in caso di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso”. “Analogo regime sanzionatorio”, ha concluso, “dovrebbe essere previsto anche per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: un differente trattamento per adempimenti similari aventi le medesime finalità non sarebbe giustificabile”.
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