Gli Ordini territoriali dei commercialisti, le SAF e i Soggetti autorizzati potranno offrire e chiedere l’accreditamento al CNDCEC dell’offerta formativa in modalità webinar fino al 31 dicembre 2021. Lo ha comunicato lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti in considerazione del protrarsi dell’emergenza da Covid-19 per consentire la programmazione dell’offerta formativa del prossimo anno (informativa 164/2020).
È solo l’ultima delle iniziative adottate dal Consiglio nazionale in deroga ai principi e alle regole in materia di formazione professionale continua a causa dell’emergenza epidemiologica e che sono state tutte riepilogate in un’informativa (163/2020) con la funzione di agevolare gli iscritti.
Prima di tutto era stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine utile per conseguire i crediti formativi professionali per l’assolvimento dell’obbligo relativo al triennio 2017-2019 mediante la partecipazione agli eventi accreditati con codici materie “non utili” per la formazione dei revisori legali. Di conseguenza, i crediti associati ai codici materie “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” la revisione legale acquisiti dagli iscritti fino al 30 settembre 2020 non possono essere computati tra i crediti necessari all’adempimento dell’obbligo formativo 2017-2019.
I crediti formativi “non utili”, acquisiti dagli iscritti al 30 settembre 2020 ed imputati al triennio precedente, devono essere contabilizzati separatamente dell’Ordine locale per non imputarli al triennio in corso (2020-2022) ed escludendo la possibilità che tali crediti siano erroneamente considerati validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni (informative 26/2020, 30/2020 e 108/2020).
Per assicurare agli iscritti l’erogazione della formazione professionale, gli Ordini locali, le SAF e i Soggetti autorizzati potranno offrire, oltre alla formazione elearning su piattaforme autorizzate dal Consiglio Nazionale, anche webinar di formazione (informative 28/2020, 107/2020 e 119/2020).
Il Consiglio nazionale, per favorire la raccolta delle dichiarazioni di partecipazione ai webinar erogati dagli Ordini, ha realizzato sul portale della FPC la funzionalità che consente loro, in sede di richiesta di accreditamento del webinar di formazione, di “abilitare il caricamento delle autocertificazioni”, nel caso in cui l’Ordine non si avvalga di una piattaforma informatica che rilevi le partecipazioni. La funzionalità non dovrà quindi essere attivata se il webinar è erogato tramite una piattaforma che rilevi le presenze, anche se la piattaforma non è autorizzata dal CNDCEC (art. 3 del Regolamento FPC).
L’attivazione da parte dell’Ordine di questa funzionalità permette agli iscritti di chiedere, mediante una pagina internet dedicata alle autocertificazioni, il riconoscimento dei crediti formativi dell’evento fruito in modalità webinar. Tale sistema non è attivo per gli eventi organizzati dai Soggetti autorizzati e può essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti all’Albo (informativa 49/2020).
Per consentire agli Ordini di verificare entro il 31 gennaio 2021 l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, la partecipazione ai webinar di formazione accreditati nell’anno 2020 per i quali sia stato abilitato il caricamento delle autocertificazioni dovrà essere autocertificata entro il 15 gennaio 2021. Gli iscritti dovranno compilare entro tale data il form per l’autocertificazione per webinar di formazione fruiti o che fruiranno entro il 31 dicembre 2020.
Il Consiglio nazionale ha anche riformulato l’obbligo formativo per l’anno in corso, prevedendo il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, il venir meno dell’obbligo di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno (informativa 110/2020).
È stata infine sospesa l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13, comma 5 del regolamento FPC per gli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati e da questi “annullati” a seguito dell’emergenza coronavirus ed sono state fornite indicazioni in relazione alla gestione delle somme eventualmente già riscosse dall’Ordine per lo svolgimento dell’istruttoria (informativa n. 27/2020).
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