Il comunicato stampa del 12 febbraio u.s., diramato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, lascia stupiti per la rappresentazione tendenziosa che condensa, tutta tesa a favorire particolari interessi in danno alla categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nella nota, infatti, si colgono esattamente i tratti di una lunga macchinazione i cui elementi, veri e verosimili, sono stati nel tempo orditi per l’ingiusta realizzazione di “guarentigie” professionali in area lavoro. Ingiustizie che, sin dall’insediamento di questa consiliatura, abbiamo deciso di contrastare su ogni piano, inserendo nelle nostre linee programmatiche, su impulso dei consiglieri nazionali delegati all’area lavoro, Aldo Campo e Marina Andreatta, un elenco cospicuo di azioni volte a tutelare e valorizzare la figura del commercialista del lavoro e dell’esperto del lavoro, ovvero di ciascun collega che presidia abitualmente ed esercita la consulenza del lavoro. Lo abbiamo fatto dichiarando formalmente quello che emerge dalla realtà giuridica e dalla nostra storia professionale, ovvero che la specialità nell’ambito della consulenza del lavoro è un patrimonio strategico per la categoria forte dell’operato di 30.000 commercialisti. Una collettività professionale che, così come certificano i dati INPS, è superiore nei numeri a quella dei consulenti del lavoro.
In proposito, è doveroso porre nella giusta evidenza che, la legge 11 gennaio 1979, n. 12, che reca le Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro, in specie, l’art. 1, co. 1, consente di affermare che gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possano esercitare ogni attività riconducibile alla consulenza del lavoro, come reso palese dal fatto che la disposizione, nel citare – oltre agli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro – coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali – riservi a ciascuna di tali categorie <<Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti …>>, senza esclusione alcuna. Pertanto, non sono consentite interpretazioni della L. n. 12/1979 nel senso che ai commercialisti sarebbe consentito lo svolgimento solo di alcune o limitate funzioni attribuite ai consulenti del lavoro. Parimenti, vanno ripudiate interpretazioni della legge nel senso che i soli abilitati all’esercizio delle attività di consulenza del lavoro sarebbero gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, mentre gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (così come gli iscritti all’albo degli avvocati) sarebbero assoggettati a un regime autorizzatorio. La norma di legge, oltre a non adoperare la parola autorizzazione, non utilizza nemmeno una terminologia – come potrebbe essere, ad esempio, farne istanza o farne domanda, in luogo di darne comunicazione – che possa far in qualche modo ritenere che, ove coloro che siano iscritti a detti albi intendano esercitare l’attività di consulenza del lavoro, l’ispettorato competente per territorio abbia facoltà di compiere valutazioni discrezionali finalizzate a consentire loro di espletarla o meno. E tanto è sufficiente ad escludere categoricamente che gli iscritti a detti albi siano assoggettati ad un regime autorizzatorio.
D’altronde, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza del lavoro è istituto ben conosciuto nel nostro ordinamento ma che ha interessato, prima della legge n. 12/1979, coloro che, senza essere iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assumessero, in luogo del datore di lavoro o di suoi dipendenti, la tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti la materia del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, ossia proprio i consulenti del lavoro.
Così era nella vigenza della legge del 1939 e del suo regolamento di attuazione e pure della successiva legge n. 1081/1964. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza del lavoro non ha invece mai trovato applicazione per gli iscritti agli albi degli avvocati nonché di coloro che oggi assumono la denominazione di dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali, già quando era in vigore la legge n. 1815/1939 erano stati espressamente esclusi da un regime autorizzatorio ed assoggettati ad un mero obbligo di denuncia circa l’intenzione di esercitare l’attività in questione, che è rimasto fermo anche una volta emanata la legge n. 1081/1964.
Interpretazioni della legge n. 12/1979, dunque, che contrappongano i consulenti del lavoro da un lato, agli avvocati, commercialisti ed esperti contabili dall’altro, considerando i primi quali soggetti abilitati ed i secondi quali autorizzati si pongono in totale dissonanza non soltanto con la lettera della legge stessa, ma anche con l’intenzione del legislatore, tanto più che lo spirito che ha mosso il legislatore era anche di evitare di dar vita a un ordinamento professionale a carattere corporativo per creare invece le condizioni per lo sviluppo della collaborazione tra categorie delle libere professioni.
Se poi proprio si vuol distinguere, ai sensi della legge n. 12/1979, tra soggetti abilitati e soggetti autorizzati alla consulenza del lavoro, la distinzione va ricercata nell’ambito della stessa categoria dei consulenti del lavoro, visto che l’art. 40, co. 1, della legge dispone che <<I consulenti del lavoro già iscritti nell’albo al momento dell’entrata in vigore della presente legge [ossia i consulenti del lavoro autorizzati ai sensi della precedente legge n. 1081/1964: n.d.r.] acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all’esercizio della professione>>.
Ai sensi della legge n. 12/1979, gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono anch’essi abilitati ad assumere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ossia all’esercizio della consulenza del lavoro; solo che per tali professionisti, diversamente dai consulenti del lavoro, non occorre l’apposita abilitazione di cui all’art. 3 legge n. 12/1979 poiché la legge, con l’art. 1, co. 1, li abilita direttamente, ritenendo sufficiente l’abilitazione conseguita per l’iscrizione a detti albi, sull’evidente presupposto che già attesti e garantisca la idoneità e capacità all’espletamento dell’attività in questione.
Ciò è quanto emerge, del resto, dalla nota sentenza della Cassazione penale 07.05.2004, n. n. 31432, ove si afferma: <<Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8 L. cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi.
In secondo luogo, l’invalidità logica delle altre motivazioni espresse nel comunicato traspare con evidenza lì dove si cerca di fare conseguire a delle premesse vere delle conclusioni false. Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro elenca prerogative legali “esclusive” dei consulenti del lavoro, del relativo Consiglio nazionale e degli ordini provinciali che non hanno a che vedere con l’attività relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti previsti dalla legge n. 12/1979. L’attività di consulenza del lavoro è prerogativa che deve essere preservata e valorizzata nel Disegno di legge Atto Camera n. 2628 (di Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) con la finalità esclusiva di definire correttamente le materie e gli ambiti che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
La rappresentazione dei consulenti del lavoro quali soggetti con competenze non “sovrapponibili né assimilabili” a quelle dei commercialisti del lavoro e degli esperti del lavoro è affermata in modo dogmatico, senza argomentazioni valide. Per certi versi, se questo può essere affermato, al contrario, è perché il percorso di studi e di formazione che porta all’abilitazione dei commercialisti comporta l’acquisizione di un bagaglio di conoscenza e competenze più ampio di quello dei consulenti del lavoro, con conseguente presidio di più ambiti professionali. Motivo per il quale, il CNDCEC e gli ordini territoriali sono soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia.
D’altronde, è significativa, in proposito, la circostanza che, fino al 2013, il tirocinio obbligatorio per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro poteva essere svolto presso gli studi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili con la conseguenza che molti consulenti del lavoro attualmente in esercizio si sono formati presso gli studi dei commercialisti. Viceversa, non sarebbe stato possibile (e non lo sarà mai), proprio in ragione della maggiore complessità dell’esercizio della nostra professione.
Il CNDCEC agirà con tutti i mezzi a disposizione per arginare i tentativi di esclusione dei propri iscritti dall’esercizio di attività professionali o da specialità sorte in seno alla nostra categoria e per contribuire a ristabilire le condizioni di legalità nel mercato professionale e del lavoro. Urge impedire l’alterazione delle condizioni di pari opportunità nel mercato professionale ed escludere logiche corporative di dubbia compatibilità con le regole concorrenziali di matrice eurounitaria.

Consigliere CNDCEC delegato a “Economia e fiscalità del lavoro”

diritto
Terzo settore, dai Commercialisti le nuove norme per l’organo di controlloIl documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale della categoria aggiorna il precedente del 2020

fisco
Contabilità Accrual nella PA: convegno a Roma il 3 marzoEvento formativo gratuito organizzato da Commercialisti, Anci e Ifel. Verrà illustrato il nuovo percorso specialistico sugli standard contabili ITAS, che si terrà in diretta online dal 12 marzo al 21 aprile 2026

economia
Società di capitali, ricavi in crescita nel 2025 (+1,5%) e nel 2026 (+2,9%)Le stime contenute nell’Osservatorio bilanci della Fondazione nazionale dei commercialisti. Il progressivo recupero arriva dopo l’andamento piatto nel 2024 (+0,1%)