La proposta di innalzare la soglia di utilizzo del contante da 999,99 euro a 3000 euro può considerarsi una buona mediazione tra chi si batte per azzerarne l’uso e chi invece propende per una totale libertà di circolazione.
Negli ultimi anni le restrizioni sono state sempre più consistenti: nel 2008 si fissò la soglia a 12500 euro, nel 2010 detto limite venne ridotto a 5000 euro, per essere ulteriormente abbassato nel 2011 a 2500 euro ed ancora a 999,99 euro alla fine dello stesso anno.
La lotta alla criminalità economica, all’evasione ed al riciclaggio sono stati i cavalli di battaglia dei fautori di queste restrizioni: a distanza di tempo è tuttavia evidente che, dati alla mano, queste riduzioni non abbiano sortito effetti particolarmente positivi né sul gettito nè tantomeno sulla capacità di ridurre l’offensività di reati tipicamente economici.
Con riferimento, ad esempio, agli atteggiamenti evasivi, è chiaro che i poteri di indagine finanziaria di cui dispone l’Amministrazione – gli incroci tra dati, sempre più precisi, e la progressiva sottoscrizione di accordi bilaterali riguardo allo scambio di informazioni – non giustificherebbero più in alcun modo questa tendenza a penalizzare l’uso del contante.
Le indagini finanziarie infatti, seppur utilizzate spesso dagli Uffici come extrema ratio, consentono all’Amministrazione Fiscale di accedere ad informazioni ed a documenti presso una lunga serie di operatori, tra cui banche, Poste italiane, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, previa richiesta di autorizzazione ai competenti organi.
Quanto allo scambio automatico di informazioni, è noto che si tratta di un meccanismo che permette alle autorità fiscali di fornire dati inerenti ai contribuenti residenti: è una procedura amministrativa, senza la necessità di intervento dell’autorità giudiziaria e senza indagini della magistratura in corso. Lo scambio automatico procede da un accordo bilaterale tra Stati: ad oggi sono sempre più le Nazioni che ne hanno siglato uno con la Repubblica Italiana.
Gli standard globali per lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi e giurisdizioni, emanati dall’OCSE, conducono ad una maggiore trasparenza ed alla fine del segreto bancario in materia fiscale.
Lo “Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale” si rivolge a tutti i governi, chiedendo loro di ottenere informazioni dettagliate dalle istituzioni finanziarie delle proprie giurisdizioni e di scambiare annualmente in modo automatico tali informazioni tra di loro.
Lo “standard” contempla lo scambio automatico annuale tra i governi di informazioni sulle posizioni finanziarie sia di persone fisiche che di persone giuridiche.
La stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza 228 del 6 ottobre – con cui veniva dichiarato incostituzionale il disposto di cui al comma 2, articolo 32, D.p.r. 600/1973, che vedeva, in capo ai titolari di reddito di lavoro autonomo, applicarsi una presunzione di ricavo ai prelievi dal conto corrente – tra le differenti motivazioni affermava che “la recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari” avrebbe reso non ragionevole la presunzione di cui sopra; vi è esplicita quindi l’ammissione che gli strumenti legislativi ed informatici a disposizione della Pubblica Amministrazione sono più che sufficienti nel contrasto di comportamenti economici criminosi.
L’uso dell’euro, moneta sovranazionale a corso forzoso con effetto liberatorio nell’estinzione di un’obbligazione pecuniaria, viene trattato diversamente (e quasi sempre più liberamente) nella stragrande maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea: del resto il potere liberatorio della nostra moneta non è nient’altro che un’attitudine attribuita dalla normativa ad una moneta emessa da una Banca Centrale di estinguere qualsivoglia debito che il detentore di tale bene vanti nei confronti di un terzo, tramite la sua cessione e la sua accettazione come mezzo di pagamento. In questo modo la moneta offerta dal debitore non può essere rifiutata dal creditore: si tratta in questo caso di un potere liberatorio illimitato. Questo è particolarmente vero, fatti salvi ovviamente i limiti di cui trattiamo nel presente articolo, per le banconote.
Quanto alle soglie europee, con riferimento al gennaio di quest’anno, i dati riferiti ai Paesi dell’Unione vedono l’Austria senza limite, il Belgio a 5000 euro, la Bulgaria a circa 5112 euro, Cipro, Danimarca, Estonia e Finlandia senza limiti, Francia a 3000 euro, Germania senza limite, Grecia a 1500 euro, Islanda, Lituania e Malta senza limite, Portogallo a 1000 euro, Regno Unito senza limite, Repubblica Ceca a circa 14000 euro, Slovacchia a 5000 euro, Slovenia senza limite, Spagna a 2500 euro, Ungheria e Svezia senza limite. E’ evidente che restiamo in assoluto tra i Paesi che hanno adottato le restrizioni più rigide.
I mezzi di contrasto esistenti (ed efficaci) contro la criminalità economica, il fatto che una considerevole parte della popolazione italiana non dispone di un conto corrente bancario e l’evidenza empirica che l’uso più libero del contante ha un effetto espansivo sui consumi sembrano essere elementi sufficienti a convincere il Legislatore ad un doveroso ampliamento delle soglie di utilizzo del contante.

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