L’ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, siglata il 17 aprile 2015 e successivamente approvata all’unanimità dal Consiglio generale di Confprofessioni il 15 maggio, presenta spunti di notevole interesse sia dal punto di vista della tecnica contrattuale che dei contenuti specifici. L’accordo si presenta, infatti, come una risposta efficace alle esigenze di un mercato del lavoro in costante cambiamento, tenuto conto della complessa situazione in cui versa il comparto professionale, attraverso una serie di misure rivolte, da una parte a contenere eventuali esuberi di personale e, dall’altra, ad agevolare l’immissione ed il ricollocamento di forza lavoro addizionale negli studi.

Prima di analizzare brevemente i punti più strettamente tecnici del documento, appare utile segnalare l’estensione delle tutele di welfare ai professionisti-datori di lavoro, che si traducono in una copertura di assistenza (sanitaria e antinfortunistica) gestita dalla bilateralità di settore sotto il controllo di Confprofessioni che, per la prima volta, si presenta come unica parte datoriale nella stipula dell’accordo. Sempre in tema di welfare, l’accordo individua come destinatari delle misure non solo i lavoratori subordinati ed i datori di lavoro nelle forme sopra accennate, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi ed i praticanti.

Il periodo di vigenza dell’accordo decorre dal 1° aprile 2015 sino al 31 marzo 2018, per cui il precedente CCNL per gli studi professionali, scaduto il 30 settembre 2013, ha cessato i suoi effetti il 31 marzo 2015. Sul punto si rileva la mancata previsione dell’erogazione di un emolumento “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale. In effetti, l’accordo stabilisce un aumento retributivo complessivo pari ad 85 euro per il III livello diviso in cinque tranches, che decorre dalla data di vigenza contrattuale sopra richiamata (1° aprile 2015). Primi segnali di un cambiamento epocale in tema di relazioni industriali o, più laicamente, piena consapevolezza del “crollo” dei redditi nel comparto professionale? Tornando all’accordo di rinnovo, le parti rivolgono grande attenzione alla c.d. bilateralità di settore, consolidando quanto già previsto con l’accordo per il sostegno al reddito nel settore degli studi professionali siglato dalle stesse parti in data 22 ottobre 2013. Una scelta certamente condivisibile, che potrà garantire sussidi ed interventi di politica attiva del lavoro sostenibili in un settore inspiegabilmente escluso dal ricorso agli ammortizzatori sociali. A livello territoriale verrà incentivata la costituzione di articolazioni territoriali dell’ente bilaterale nazionale, denominati sportelli, che avranno importanti compiti di gestione del mercato del lavoro, anche mediante la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Sul fronte della concertazione, l’accordo prevede un potenziamento della contrattazione di secondo livello coerentemente con le moderne tendenze di relazioni sindacali, individuando un ampio ventaglio di possibili interventi da parte della contrattazione decentrata, anche in deroga alle disposizioni del CCNL, al fine di realizzare una maggiore produttività, garantire la conservazione dei rapporti di lavoro e favorire l’emersione del lavoro nero.

Di assoluto interesse, soprattutto per la “ricaduta” in termini pratici sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è il rilancio del telelavoro che viene incentivato attraverso un sostegno economico a favore del datore di lavoro e a carico della bilateralità per l’acquisto o l’affitto dei mezzi tecnici indispensabili per l’allestimento della postazione lavorativa. Gli organismi bilaterali di settore, inoltre, sosterranno parte dei costi retributivi (con una quota pari al 50%) relativi ai permessi per motivi di studio concessi dal datore di lavoro. Sempre in tema di permessi, viene previsto un regime speciale per la maturazione in capo ai neo assunti ai quali i permessi stessi verranno assegnati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione, fino al trentaseiesimo mese e nella misura del 100% per i mesi successivi.
Una ulteriore novità riguarda il c.d. congedo parentale, che potrà essere fruito anche ad ore. In effetti con tale previsione le parti stipulanti hanno recepito quanto previsto dal comma 1-bis all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 che attribuisce alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Appare utile ricordare che in base alla terminologia indicata nel T.U. sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001) viene utilizzato il termine “congedo parentale” per definire l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.

Con riguardo alle tipologie contrattuali, l’accordo è intervenuto a regolamentare il contratto a tempo determinato alla luce della recente riforma Poletti, elevando il numero di contratti a termine che potranno essere attivati dai professionisti. Nello specifico, viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro che occupa fino a cinque dipendenti di impiegare fino a tre lavoratori a tempo determinato in luogo della previsione più stringente contenuta nella riforma. Si ricorda altresì che, in aderenza al principio dell’alternanza scuola-lavoro, negli studi professionali è possibile attivare contratti di lavoro a tempo determinato della durata non inferiore a sei settimane e non superiore a quattordici settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori. Semplificazione anche per il contratto di apprendistato, con riduzione delle ore complessive di formazione e facoltà per il datore di lavoro di impartire la stessa attraverso moderni sistemi telematici. L’accordo regolamenta, inoltre, il contratto di lavoro intermittente, un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva. Per gli studi professionali vengono individuati i periodi caratterizzati da una particolare intensità lavorativa.

E’ necessario infine segnalare l’introduzione del c.d. contratto di reimpiego, attraverso cui le parti stipulanti hanno voluto prestare attenzione a soggetti meritevoli di particolare tutela e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Si tratta di soggetti over 50 e dei disoccupati o inoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, per i quali viene previsto il collocamento agevolato attraverso la possibilità, per il datore di lavoro, di sottoinquadramento fino a due livelli per i primi diciotto mesi e di un livello per i restanti dodici, rispetto al livello indicato dal CCNL. Una forma di “salario di ingresso” che, in combinazione con l’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nel 2015, può costituire un valido strumento di ingresso o re-ingresso nel mondo del lavoro.

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