Con l’operatività del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) i circoli sportivi costituiti in forma associativa dovranno valutare l’opportunità di entrare nel “sistema Runts” oppure decidere se continuare a operare nell’ambito dell’art. 90, L. 289/02.

L’art. 5, D.Lgs. 117/17 ha di fatto creato un sistema a “doppio binario” per il mondo sportivo dilettantistico includendo “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” tra le diverse attività di interesse generale che gli Enti del Terzo settore devono svolgere in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (senza alcuna modifica né abrogazione delle disposizioni fiscali vigenti per associazioni e società sportive).

Nella scelta in questione (Ets o non Ets?) un ruolo fondamentale sarà assunto con molta probabilità da valutazioni di carattere economico: per effetto dell’adeguamento degli statuti e dell’iscrizione nel costituendo Registro Unico nazionale del Terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche perderanno una serie di importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili che le nuove misure contenute nel CTS non riusciranno sicuramente a compensare.

Ciò premesso, tra le principali agevolazioni inapplicabili nel passaggio a Ets, così come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circ. n. 18/E/2018), si segnalano la L. 398/91, la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, Tuir nonché il sistema delle detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali.

I sodalizi sportivi dovranno quindi scegliere se continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti ovvero le nuove misure contenute nel CTS.

Il nuovo Codice ha inoltre previsto (art. 89, comma 1, lett. c) non solo l’inapplicabilità agli Ets del regime di cui alla L. 398/91 ma anche la sua esclusiva applicazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 102, comma 2, lett. e,f). Con tale previsione si sono abrogate, di fatto, tutte quelle disposizioni di legge che negli anni avevano ampliato il regime forfettario anche a favore di associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco (art. 9-bis, D.L. 417/91), alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, comma 31, L. 350/03). Per queste ultime, inoltre, il CTS non si limita a escluderle dalla 398 bensì elimina la possibilità di estendere loro anche le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” con impatto fiscale non di poco conto.

Sul tema dei corrispettivi specifici le associazioni sportive dilettantistiche rientrano tra gli enti legittimati ad applicare la de-commercializzazione delle somme versate da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali.

Per effetto delle previsioni di cui agli artt. 148, commi 3 – 8, Tuir e 4, commi 4 – 7, DPR 633/72 i circoli sportivi possono quindi applicare la de-commercializzazione delle quote e dei corrispettivi specifici pagati per la partecipazione alle attività statutarie organizzate dal sodalizio stesso da associati (anche se appartenenti ad altri sodalizi sportivi affiliati al medesimo ente) nonché dai tesserati sportivi della Federazione/Ente di promozione/Disciplina sportiva associata di riferimento.

I corrispettivi specifici rappresentano dei veri e propri prezzi di frequenza (“corrispettivi”) per poter usufruire dei servizi e prendere parte alle attività, in questo caso “sportive” (“specifici”), svolte dall’associazione.

La riforma del Terzo settore, nell’ottica della complessiva razionalizzazione delle agevolazioni fiscali concesse al no profit, ha modificato l’art. 148, comma 3, Tuir eliminando dal novero dei soggetti legittimati dall’agevolazione le “associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona” , mantenendovi le associazioni sportive dilettantistiche.

Tuttavia, l’art. 89, comma 1, lett. a) CTS escludendo espressamente l’applicabilità dell’art. 148 nei confronti degli Ets (i quali potranno applicare ai fini delle II.DD. una agevolazione analoga solo qualora costituiti in forma di associazione di promozione sociale), nonché la previsione di cui all’art. 79, comma 6, CTS rappresentano un ulteriore elemento da tenere bene in considerazione per le Asd che intendono iscriversi al Runts.

Nessuna modifica, invece, si rileva al comma 4 dell’art. 4, DPR 633/72 permanendo invariata la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini Iva a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, presumibilmente anche se riconosciute quali Ets.

Per effetto di quanto sopra esposto, le associazioni sportive dilettantistiche che finanziano le loro attività istituzionali prevalentemente attraverso “corrispettivi specifici” ovvero mediante introiti commerciali, ad esempio da sponsorizzazione, l’accesso al sistema Runts sarà quasi sicuramente poco profittevole dal punto di vista economico.

Infatti, salvo il distinguo per le Aps Ets, la tassazione diretta delle quote di frequenza versate da associati e tesserati per la partecipazione alla attività istituzionali nonché l’introduzione di nuovi regimi fiscali (regime forfettario “standard” ex art. 80 per gli Ets sia quello ad hoc per Aps e Odv Ets ex art. 86) non sono in grado di competere, in termini di risparmi d’imposta e semplificazioni contabili, con l’attuale formulazione dell’art. 148, Tuir e del regime forfettario ex L. 398/91.

Infine, sotto il profilo delle imposte indirette il CTS (art. 82) riconoscerà alle associazioni sportive iscritte nel Registro Unico un migliore trattamento rispetto agli enti sportivi iscritti al solo Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni.

La possibilità di incassare dei veri e propri corrispettivi (“prezzi” di frequenza) fiscalmente neutrali congiuntamente alla possibilità di svolgere attività commerciale entro il limite annuo di 400.000 euro trattenendo parte dell’Iva sulle operazioni attive, un’imposizione diretta minima e obblighi contabili quasi nulli (conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto, versare trimestralmente l’Iva forfetizzata, tenuta del registro Iva contribuenti minori di cui al D.M. 11/02/97, redazione di un rendiconto economico e finanziario in forma libera, ecc.) rispetto ai maggiori adempimenti contabili richiesti agli Ets (artt. 13, 14, 87 CTS) e meno vantaggioso trattamento tributario potrebbero rendere le associazioni sportive dilettantistiche alquanto diffidenti nel passaggio a Ets.

Concludendo, sembra invece opportuno da valutare con maggior interesse il riconoscimento della qualifica di Ets per i circoli sportivi a “elevata vocazione sociale” qualora gli stessi siano caratterizzati da forme di finanziamento rappresentate prevalentemente da contributi pubblici e privati e/o erogazioni liberali, garantendo le norme del CTS maggiori vantaggi fiscali in capo ai soggetti eroganti rispetto alle attuali disposizioni del Tuir.

 

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