L’assenza del riconoscimento legislativo delle specializzazioni, la necessità di ampliare l’offerta formativa, una più generale esigenza di armonizzazione delle indicazioni finora fornite: sono queste le principali motivazioni che hanno indotto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)  a riprendere, fin dall’inizio del 2021, il ragionamento sulle Scuole di Alta Formazione istituite nel 2015.

Il restyling è stato innanzi tutto di tipo formale. Le indicazioni fornite agli Ordini territoriali ai fini della costituzione e della gestione delle SAF erano infatti contenute in diversi documenti, diffusi tempo per tempo dal CNDCEC, la cui lettura coordinata era tutt’altro che agevole. Di qui la necessità di elaborare un “testo unico” che potesse sostituire i precedenti documenti, riunendone i contenuti. Nella seduta dell’11 marzo 2021, il Consiglio Nazionale ha pertanto approvato il “Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di alta formazione” (diffuso con l’informativa n. 37/2021), che accorpa, aggiorna e armonizza i contenuti dei documenti “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione”, “Linee guida per la predisposizione dei progetti formativi delle Scuole di Alta Formazione del CNDCEC”, “Sviluppo e organizzazione delle Scuole di Alta Formazione e “Proposte di modifica del Progetto SAF”, diffusi negli anni passati.

Con l’occasione, il Consiglio Nazionale ha scelto di rivedere profondamente l’attività delle SAF che, nell’ottica del riconoscimento legislativo delle specializzazioni, era stata limitata all’organizzazione di corsi di alta formazione della durata di 200 ore. In particolare, al fine di consentire agli iscritti di seguire più agevolmente (e compatibilmente con l’attività professionale) i corsi di alta formazione organizzati dalle SAF, il Regolamento approvato lo scorso 11 marzo ha previsto che la durata di questi ultimi può essere compresa tra un minimo di 80 ore e un massimo di 200 ore nell’arco temporale massimo di 24 mesi. L’erogazione dei corsi di alta formazione, inoltre, può avvenire – per l’intera durata del corso – in presenza, a distanza (F.A.D.) o in modalità mista, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua. Tale ultima previsione è stata formulata alla luce dell’esperienza maturata nella fase dell’emergenza sanitaria, peraltro tuttora in corso, essendo emersa in tale fase la necessità di valorizzare al meglio le attività di formazione da remoto.

Alle SAF è stata inoltre riconosciuta per la prima volta la possibilità di organizzare anche i corsi di “formazione” di cui all’art. 1, co. 5, del Regolamento CNDCEC per la formazione professionale, di durata non inferiore alle 12 ore, in presenza, a distanza (F.A.D.) o in modalità mista, nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento.

In particolare, nel rispetto del predetto vincolo di durata (minimo 12 ore), le SAF possono organizzare:

  1. corsi di alta formazione nelle materie rientranti nelle aree di specializzazione individuate dal CNDCEC: Revisione legale – Amministrazione e controllo delle imprese (Corporate Governance) – Procedure concorsuali e risanamento d’impresa – Funzioni giudiziarie e metodi ADR – Economia degli enti pubblici e no profit – Finanza aziendale – Contenzioso tributario – Consulenza e pianificazione fiscale – Principi contabili e di valutazione – Economia e fiscalità del lavoro;
  2. corsi specialistici per il mantenimento dell’iscrizione nel costituendo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza (da istituirsi ai sensi del d.lgs. 14/2019), in conformità alle linee guida del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura;
  3. corsi specialistici per il mantenimento dell’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, nell’elenco dei revisori degli enti locali, nell’albo degli amministratori giudiziari, nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e, più in generale, in tutti gli albi/elenchi/registri che prevedono, per il mantenimento dell’iscrizione, l’acquisizione di un certo numero di crediti formativi obbligatori con cadenza periodica;
  4. corsi brevi su temi specialistici e/o innovativi, tali da consentire lo svolgimento di determinate attività professionali nell’area economico-giuridica (che richiedono l’assolvimento di un obbligo formativo periodico) o da individuare nuove opportunità di ampliamento della sfera di attività degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e migliorarne/aggiornarne le competenze tecniche in determinate aree. Al Dipartimento SAF – istituito nell’ambito della Fondazione Nazionale Commercialisti – è demandato il compito di fornire indicazioni in merito ai temi, anche raccogliendo i suggerimenti e le istanze provenienti dalle SAF;
  5. corsi di aggiornamento “Alumni SAF”, dedicati a coloro che hanno frequentato un corso di Alta Formazione SAF e che desiderano mantenere e aggiornare le competenze specialistiche già acquisite.

Non è tutto. Con informativa n. 74 del 5 luglio u.s., il CNDCEC è nuovamente intervenuto sul Regolamento SAF, eliminando le precedenti limitazioni alla costituzione di nuove Scuole e disponendo che “laddove ne ricorrano i presupposti – e senza alcun costo per il CNDCEC – possono essere istituite nuove SAF, su richiesta degli Ordini interessati”.

Al riguardo, gioverà evidenziare che, nella sua formulazione originaria, il Progetto SAF ha individuato undici macro-aree territoriali, tenuto conto, da un lato, dell’equa distribuzione sul territorio nazionale (nord – centro – sud) e, dall’altro, della localizzazione geografica. Con riferimento a tale ultimo criterio sono state individuate le undici macro-aree nell’ambito delle quali è stata costituita una SAF, oltre alle SAF di Milano, Roma e Napoli, per un totale di quattordici Scuole. L’esperienza maturata nei primi cinque anni di vita del Progetto, tuttavia, ha dimostrato come il criterio della localizzazione richiedesse alcuni aggiustamenti: è il caso, ad esempio, della “SAF LUS”, che accorpa le macro-aree del Lazio, dell’Umbria e della Sardegna, la cui attività ha indubbiamente risentito delle difficoltà logistiche sottese a tale ampio accorpamento territoriale.

Per tale ragione è stato rimosso anche il vincolo delle macro-aree, attribuendo agli Ordini interessati la massima autonomia nella costituzione delle SAF, fermo restando il necessario rispetto, da parte di queste ultime, dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento da parte del CNDCEC.

È evidente che le modifiche brevemente illustrate costituiscono un punto di partenza per il rilancio dell’attività delle SAF, inevitabilmente compromessa dal mancato riconoscimento legislativo delle specializzazioni professionali, in attesa del quale il CNDCEC punta in ogni caso a fare delle Scuole uno strumento indispensabile per la formazione professionale dei propri iscritti.

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