La recente Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 è una sentenza che definire preoccupante è un eufemismo, la Suprema Corte ha stabilito che il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità. Il messaggio è chiaro: non basta non aver commesso materialmente la violazione, non basta non aver redatto la dichiarazione infedele, non basta non aver tratto alcun vantaggio personale dall’illecito. Se sei commercialista e hai accesso alla contabilità, sei comunque responsabile. Sempre. Comunque”. È quanto afferma il presidente del Consiglio nazion dei commercialisti Elbano de Nuccio dopo la lettura della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026.
“La sentenza – spiega de Nuccio – afferma che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di “controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge”. Un obbligo che, secondo la Corte, deriva dalla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Ma qui si annida il primo, macroscopico problema: la Cassazione trasforma un dovere di diligenza professionale in una presunzione di responsabilità. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati. Non importa se il cliente abbia fornito dati falsi, non importa se le irregolarità fossero celate in documenti non consegnati al professionista, non importa se la violazione richiedesse accertamenti che esulano dalle competenze tecniche del commercialista”.
“La Corte – prosegue – parla di “evidenti difformità” tra dichiarazioni e contabilità, ma nella realtà operativa quotidiana le irregolarità tributarie sono spesso il frutto di interpretazioni discutibili di norme complesse, di valutazioni discrezionali su cui lo stesso Fisco e la giurisprudenza si dividono. Pretendere che il commercialista rilevi “ictu oculi” ogni possibile violazione significa attribuirgli poteri divinatori che nessun professionista possiede”.
De Nuccio aggiunge che “il secondo profilo critico riguarda lo stravolgimento del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria. L’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. L’art. 5 dello stesso decreto prevede che “ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. La Cassazione afferma che il concorso del commercialista si configura “a prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un effettivo vantaggio economico”. In altre parole: non serve che il professionista abbia tratto profitto dall’illecito, non serve che abbia condiviso il disegno fraudolento del cliente, non serve nemmeno che fosse consapevole della natura illecita delle operazioni. Basta che non abbia controllato abbastanza”.
“Ma questo – commenta il numero uno dei commercialisti – non è più un sistema sanzionatorio basato sulla colpevolezza: è responsabilità oggettiva mascherata da negligenza professionale. Come ha correttamente evidenziato la Cassazione n. 21023/2024, l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 presuppone che il concorrente abbia tenuto una condotta finalizzata al raggiungimento di un autonomo beneficio, traducendosi in una diretta e comune finalità di concorso nell’attuazione di condotte illecite. Senza questo elemento soggettivo, non c’è concorso ma solo prestazione professionale”.
Per de Nuccio c’è poi un terzo aspetto critico che riguarda “l’estensione abnorme degli obblighi di controllo imposti al professionista. La sentenza pretende che il commercialista verifichi non solo la coerenza formale tra contabilità e dichiarazione, ma anche “la conformità delle stesse alle norme di legge”. Significa che il professionista deve riesaminare integralmente ogni dichiarazione che gli viene consegnata per la trasmissione, deve verificare la legittimità di ogni operazione contabilizzata, deve sindacare le scelte fiscali del cliente o del collega che ha redatto la dichiarazione, deve sostanzialmente duplicare l’intero lavoro di redazione. E se non lo fa, risponde delle sanzioni”.
“Ma allora – si chiede de Nuccio – a cosa serve distinguere tra incarico di tenuta della contabilità, incarico di redazione delle dichiarazioni e incarico di mera trasmissione telematica? Se il professionista risponde comunque di tutto, la separazione degli incarichi diventa una finzione giuridica priva di effetti pratici”.
“Come correttamente evidenziato dalla Cassazione n. 20823/2024, il concorso di persone si configura quando la condotta del terzo, pur senza integrare la condotta tipica della violazione, ne renda possibile o ne agevoli la consumazione”, sottolinea. “Ma la mera trasmissione telematica di una dichiarazione redatta da altri – aggiunge – non “agevola” l’evasione: è un adempimento tecnico-formale che qualcuno deve comunque compiere. Se il cliente volesse evadere, lo farebbe comunque, con o senza il commercialista”.
Per de Nuccio “l’effetto pratico di questo orientamento giurisprudenziale sarà devastante per la categoria professionale e, paradossalmente, per lo stesso sistema fiscale. I commercialisti, per tutelarsi, saranno costretti a:
- Rifiutare incarichi di mera trasmissione telematica quando siano anche tenutari della contabilità
- Pretendere di riesaminare integralmente ogni dichiarazione prima della trasmissione, con conseguente aumento dei costi e dei tempi
•Rifiutare clienti considerati “a rischio”, anche quando l’attività sia perfettamente lecita
•Moltiplicare le clausole di esclusione di responsabilità nei contratti, con conseguente aumento del contenzioso
•Abbandonare progressivamente il settore della consulenza fiscale per attività meno rischiose.
“Il risultato finale – prosegue – sarà un sistema in cui i contribuenti, soprattutto le piccole imprese, faticheranno a trovare professionisti disposti ad assisterli, con conseguente aumento dell’evasione “fai da te” e della litigiosità fiscale. L’orientamento inaugurato dalla Cassazione n. 5638/2026 rappresenta una deriva punitiva inaccettabile che trasforma i commercialisti in garanti universali della correttezza fiscale dei propri clienti, con una responsabilità che va ben oltre i confini della colpevolezza personale e della proporzionalità sanzionatoria”.
“È urgente – conclude de Nuccio – un intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario, distinguendo nettamente tra:
- Chi redige materialmente le dichiarazioni e risponde della loro correttezza
• Chi si limita alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte da altri e risponde solo di evidenti e macroscopiche irregolarità immediatamente percepibili
• Chi concorre effettivamente e consapevolmente nell’evasione del cliente traendone vantaggio personale. Fino a quando questo non avverrà, i commercialisti italiani continueranno a essere i capri espiatori di un sistema fiscale che, invece di perseguire gli evasori, preferisce colpire chi cerca di aiutare i contribuenti a orientarsi nel labirinto normativo tributario”.


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