“La scelta di inserire nel disegno di legge delega di riforma dell’Ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un riferimento esplicito alla legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi non è a nostro avviso condivisibile. Lo abbiamo dichiarato pubblicamente più volte e, del resto, non era presente nel testo della riforma approvato dal nostro Consiglio nazionale. Purtuttavia, riteniamo che quello stesso inserimento potrà fornirci l’opportunità di fare chiarezza su chi fa che cosa, definendo al meglio il perimetro delle diverse competenze tra noi e i tributaristi, come già fatto in ambito giudiziario dalla Corte costituzionale e, pochi giorni fa, da una sentenza del Consiglio di Stato”. È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, replicando al presidente dell’Istituto nazionale tributaristi, Riccardo Alemanno, che si è detto soddisfatto dal testo di riforma dei Commercialisti perché a suo parere tutelerebbe le professioni non ordinistiche.
“D’altro canto – aggiunge de Nuccio – un’attenta lettura delle disposizioni della legge 4/ 2013 rende già evidente che nessuna competenza specifica o riserva di attività è attribuita alle associazioni ordinistiche, ma piuttosto vieta che queste svolgano attività sovrapponibili a quelle riservate o tipiche delle professioni ordinistiche. Inoltre, l’art. 2, co. 6 della stessa legge prevede che ai soggetti iscritti alle associazioni non ordinistiche «non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.»
De Nuccio ricorda come “su tali questioni è intervenuta anche la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’Associazione nazionale tributaristi – LAPET sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi. Nella sentenza la Corte evidenzia che nessuna equiparazione è praticabile tra professionisti appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini o collegi dal momento che la legge n. 4 del 2013 ribadisce il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un’attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti”. Il presidente dei commercialisti ricorda anche come proprio nei giorni scorsi un’analoga sentenza – la n. 8962 del 17 novembre 2025 – è stata emessa anche dal Consiglio di Stato.
“Ci sono dunque le condizioni – conclude de Nuccio – affinché la riforma del nostro ordinamento faccia definitamente chiarezza su questa materia”.


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